Guida in stato di ebbrezza: la Cassazione con la sentenza n. 34893/2026 ha stabilito che, anche se pena detentiva e pecuniaria sono sostituite con il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve applicare la sospensione della patente da uno a due anni, sospendendone l'efficacia fino alla valutazione dell'esito del lavoro; se positivo, la sanzione potrà essere ridotta della metà
| Giovedi 1 Ottobre 2026 |
Più che per un elemento di novità, la pronuncia assume rilievo per la conferma di un principio ormai costante: la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non fa venir meno la sanzione amministrativa accessoria prevista per la guida in stato di ebbrezza.
La sentenza ha una ricaduta immediata sulla redazione del dispositivo, perché il giudice non può limitarsi a dare atto della sostituzione, ma deve anche irrogare la sospensione della patente e determinarne la durata.
Sul piano processuale, inoltre, chiarisce che tale determinazione è una valutazione di merito, non sostituibile con un intervento diretto della Cassazione.
Tizio era stato imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada). All'esito del giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari lo ha condannato alla pena di tre mesi di arresto e 650 euro di ammenda, ridotta per il rito.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui aveva omesso di applicare la sospensione della patente. La difesa dell'imputato, preso atto del ricorso, ha chiesto con memoria che la sanzione fosse applicata nella misura minima prevista dalla legge. Anche il Procuratore generale presso la Cassazione ha concluso per l'annullamento sul punto.
La Corte, con motivazione semplificata, ha ritenuto il ricorso fondato, sulla base del seguente percorso argomentativo:
Principio di diritto: nel reato di guida in stato di ebbrezza, quando la pena detentiva e quella pecuniaria sono sostituite con il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, determinandone la durata e sospendendone l'efficacia fino alla valutazione dell'esito del lavoro; in caso di esito positivo la sospensione potrà essere ridotta della metà.
La Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale, ufficio G.i.p., in diversa composizione fisica. Ha inoltre dichiarato irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato.