Foro del consumatore escluso se il contratto con l'avvocato è legato all'attività d'impresa

Cassazione: ordinanza n. 25839 del 26/09/2026.
A cura della Redazione.
Foro del consumatore escluso se il contratto con l'avvocato è legato all'attività d'impresa

Foro del consumatore: la Cassazione ha stabilito che non basta essere convenuti come persona fisica; il contratto deve essere stato stipulato per finalità estranee all'attività d'impresa, anche sotto il profilo del nesso funzionale. Il socio accomandatario che affida la difesa in cause tributarie della società non è consumatore

Giovedi 1 Ottobre 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di qualifica di consumatore, precisandone l'effetto sulla competenza territoriale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il dato rilevante non è la veste formale del destinatario dell'ingiunzione, ma la finalità del contratto posto a fondamento della pretesa.

Ne discende che l'opponente che invoca il foro inderogabile del consumatore deve poter dimostrare che il rapporto è estraneo, anche funzionalmente, all'attività imprenditoriale o professionale. La decisione è utile anche sul piano processuale, perché conferma tempi e modi dell'eccezione di incompetenza.

La vicenda processuale

Un avvocato (Tizio) otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il saldo del proprio compenso, richiesto a una cliente (Mevia). L'incarico, conferito con un unico contratto sottoscritto da Mevia sia in proprio sia come legale rappresentante di una società (Alfa sas), riguardava la difesa, in sede stragiudiziale e davanti alla Commissione tributaria provinciale, contro intimazioni di pagamento relative a IVA e diritti camerali. Mevia era socia accomandataria di Alfa sas e, come tale, solidalmente responsabile dei debiti sociali.

Mevia proponeva opposizione, sostenendo di essere stata ingiunta come persona fisica e, risiedendo nel circondario del Tribunale di Pavia, eccepiva l'incompetenza territoriale inderogabile del giudice milanese in favore del foro del consumatore. Nel merito contestava il credito.

Il Tribunale di Milano accoglieva l'eccezione:

  • riteneva che il contratto d'opera professionale intercorso tra il professionista e la cliente, persona fisica, ricadesse nel foro speciale ed esclusivo del consumatore, derogabile solo con patto tra le parti;
  • dichiarava la competenza del Tribunale di Pavia, revocava il decreto ingiuntivo, fissava il termine per la riassunzione e condannava l'opposto alle spese.

I motivi del ricorso

L'avvocato proponeva regolamento necessario di competenza, articolato in tre motivi:

  • con il primo lamentava che il Tribunale avesse declinato la competenza solo in sentenza, e non entro la prima udienza o con il decreto previsto dall'art. 171 bis c.p.c., come richiederebbe l'art. 38, terzo comma, c.p.c.;
  • con il secondo censurava la mancata dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, perché formulata insieme a una richiesta di decisione nel merito non espressamente subordinata al suo rigetto;
  • con il terzo, in via subordinata, denunciava l'erronea applicazione del foro del consumatore: la cliente non aveva provato tale qualità e l'incarico era stato conferito nella duplice veste, personale e di rappresentante della società, sempre in funzione di attività d'impresa.

La decisione della Cassazione

La Corte ha anzitutto ritenuto ammissibile il regolamento di competenza: la sentenza del Tribunale, pur avendo esaminato la tempestività dell'opposizione, revocato il decreto e provveduto sulle spese, aveva statuito solo sulla competenza, essendo tali pronunce meramente conseguenziali o accessorie.

I primi due motivi sono stati respinti:

  • l'art. 38, terzo comma, c.p.c. disciplina il rilievo d'ufficio dell'incompetenza, che ha senso solo quando nessuna parte l'abbia eccepita; se invece l'eccezione è già stata sollevata, la controparte deve prendere posizione nei propri scritti difensivi, nei termini concessi dal giudice, senza bisogno di un rilievo del giudice;
  • nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, pur formalmente attore, è sostanzialmente convenuto e deve eccepire l'incompetenza territoriale inderogabile, a pena di decadenza, già nell'atto di opposizione; la prima udienza è invece il limite per il rilievo d'ufficio. L'eccezione era quindi tempestiva;
  • quanto al secondo motivo, il precedente invocato riguardava il caso in cui il merito fosse chiesto in via principale e l'incompetenza solo in subordine, con conseguente accettazione tacita della competenza; qui l'incompetenza era stata chiesta in via pregiudiziale e la subordinazione della richiesta di merito era desumibile dall'ordine delle conclusioni.

È stato invece accolto il terzo motivo. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile il foro del consumatore sulla base di due soli elementi: il professionista aveva dichiarato di avere operato in favore della cliente, senza specificare la sua qualità di legale rappresentante della società, e la cliente risiedeva nel circondario di Pavia.

La Cassazione ha ricordato che:

  • per l'applicazione del foro inderogabile di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo (già art. 1469 bis c.c.) non basta essere convenuti o destinatari di un decreto ingiuntivo come persona fisica;
  • occorre che il contratto su cui si fonda la pretesa sia stato stipulato dalla persona fisica per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e non collegate a tali attività nemmeno da un nesso funzionale;
  • la nozione di riferimento è quella dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del consumo, che definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
  • tale prova non era stata fornita dall'opponente, che aveva sollevato l'eccezione per contrastare il radicamento del giudizio a Milano, luogo di conclusione del contratto e di svolgimento della prestazione.

La Corte ha poi osservato che, in sede di regolamento di competenza, è consentito esaminare gli atti del giudizio di primo grado. Da essi, e in particolare dal contratto e dai ricorsi presentati in sede tributaria, emergevano elementi contrari alla qualifica di consumatrice:

  • il contratto era stato sottoscritto dalla cliente sia in proprio sia come legale rappresentante della società, con un unico compenso forfettario;
  • gli incarichi erano volti a contrastare cartelle esattoriali per IVA e diritti camerali, notificate alla società e alla socia accomandataria, solidalmente responsabile;
  • si trattava dunque di attività difensiva relativa a debiti tributari originati dall'attività d'impresa e connessa alla posizione della socia, illimitatamente responsabile in quanto incaricata dell'amministrazione della società.

Principio di diritto: ai fini dell'applicazione del foro inderogabile del consumatore non è sufficiente che il convenuto, o il destinatario del decreto ingiuntivo, sia una persona fisica: il contratto da cui nasce la pretesa deve essere stato stipulato per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e non collegati ad essa neppure da un nesso funzionale. Non è consumatore il socio accomandatario che conferisce, nella duplice veste, l'incarico di difendere sé stesso e la società da pretese tributarie derivanti dall'attività d'impresa.

La Corte ha quindi annullato la sentenza e dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, con termine ordinario per la riassunzione e rimessione al medesimo Tribunale della decisione sulle spese.

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