In assenza di anomalie informatiche, smentite dal Centro di elaborazione dati presso la Cassazione, il mancato deposito telematico è imputabile unicamente al difensore, non potendosi ritenere scusabile l’errore.
Venerdi 11 Aprile 2025 |
In tal senso si è espressa la sezione tributaria della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9269/2025.
Il caso: La Corte di giustizi tributaria di secondo grado della Calabria, rigettava l’appello proposto da Mevia avverso la sentenza della C.T.P. di Reggio Calabria, di reiezione del ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento per il pagamento dell’I.M.U, per l’anno di imposta 2015.
Mevia ricorre in Cassazione: in tale sede il Consigliere delegato proponeva la definizione accelerata del procedimento, con declaratoria di improcedibilità del ricorso, per non essere il medesimo stato depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di giorni venti dalla sua notificazione, come previsto dall’art. 369 c.p.c. bensì solo successivamente alla scadenza di detto termine ed in forma cartacea, come autorizzata dalla Prima Presidente, in assenza di fatti ostativi e non governabili - diversi dalla mera difficoltà soggettiva- come emerso dall’attestazione della Cancelleria, con la quale si è attestato il funzionamento del sistema di deposito telematico nel periodo di asserito malfunzionamento.
La Cassazione, nel dichiarare improcedibile il ricorso, in tema di depositi telematici evidenzia quanto segue:
a) in base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche;
b) nel caso di specie, con istanza del 19 marzo 2024, inviata tramite mail, alla Cancelleria civile della Corte di cassazione, l’avv. Caia, rappresentando ‘problemi tecnici’ nel deposito telematico del ricorso, anche dovuti, a suo dire alla personale ‘mancata perizia’ (essendo la materia ‘più da ingegnere informatico, che da avvocato’), formulava istanza per il deposito cartaceo del ricorso, a mezzo dell’acquisizione informatica degli allegati alla mail;
c) la Prima Presidente, decretava di autorizzare ‘in via d’urgenza il deposito cartaceo del ricorso e dell’istanza dell’avv.Caia, precisando, con il medesimo provvedimento, che rimaneva altresì, salva ed impregiudicata la verifica sul se la dedotta sussistenza di problemi tecnici in effetti sussisteva, richiedendosi, sin d’ora una relazione tecnica al CED-Centro Elettronico di Documentazione;
d) l’assistente informatico del CED presso la Corte di Cassazione, ha chiarito che il 19 marzo ed i giorni precedenti, i sistemi informatici del dominio giustizia erano completamente funzionanti e non sussistevano problemi tecnici sui sistemi della Corte di cassazione da impedire il deposito telematico:
e) è stato più volte chiarito che il fatto ostativo, rilevante ai fini della tempestività e regolarità del deposito, è solo quello che sia oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che non sia governabile dalla medesima, in quanto riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già dell’impossibilità relativa, o della mera difficoltà: pertanto, in assenza di anomalie informatiche, smentite dal Centro di elaborazione dati di questa Corte, il mancato deposito telematico è imputabile unicamente al difensore, non potendosi ritenere scusabile l’errore allorquando le mere difficoltà di utilizzo di un sistema informatico possano essere governate e prevenute con l’ordinaria diligenza e perizia.