La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8811/2020 nell'esaminare la questione dei danni subiti da un alunno da parte di un altro alunno con disturbi comportamentali chiarisce quale sia l'onere probatorio a carico della scuola e la normativa applicabile
Giovedi 4 Giugno 2020 |
Il caso: Tizio e Caia, in proprio e nella qualita' di genitori legali rappresentanti della figlia minore Sempronia, convenivano avanti al Tribunale di Venezia il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per il risarcimento dei danni rispettivamente subiti a causa del sinistro avvenuto presso l'Istituto scolastico allorquando, mentre la figlia si trovava nel cortile della scuola per l'attivita' ricreativa, "avvicinatasi ad un cestino di metallo per gettare un oggetto, era stata avvicinata da altro allievo che aveva chiuso violentemente il coperchio in metallo andando a colpirla all'altezza dell'occhio", che rimaneva gravemente lesionato.
Il Tribunale in primo grado rigettava le domande attoree, decisione, questa, che veniva confermata dalla Corte d'appello; gli attori ricorrono quindi in Cassazione, evidenziando che:
a) i giudici di merito non hanno pronunziato in ordine alla domanda di responsabilita' contrattuale ex articolo 1218 c.c. proposta in primis, per l'inadempimento da parte del personale scolastico ed extrascolastico dell'obbligo di vigilanza, protezione e cura dei minori avuti in affidamento, responsabilita' che si applica anche in relazione agli educatori, con i quali l'Istituto ha un rapporto contrattuale, rivestendo la figura di datore di lavoro, e nonostante fosse stata contestata l'idoneita' della vigilanza dei minori da questi ultimi operata dopo l'affidamento e, comunque, l'inidoneita' dell'organizzazione dell'ora ricreativa anche da parte del'Istituto stesso".
b) di aver provato sia che l'alunna Sempronia risultava regolarmente iscritta presso l'Istituto sia che il fatto dannoso era avvenuto durante l'orario scolastico, nel mentre, dopo il pranzo, svolgeva l'attivita' ricreativa affidata agli educatori, sia che l'alunno che aveva concorso a cagionarle le lesioni all'occhio destro, era stato gia' segnalato come bambino "difficile" che aveva in precedenza gia' provocato lesioni e danni, avendo, cosi', ampiamente assolto all'onere probatorio su di loro gravante ai fini del titolo di responsabilita' azionato
c) la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se il convenuto Ministero avesse o meno offerto la prova liberatoria, costituita unicamente dall'impossibilita' della prestazione dovuta costituita dall'attenta e fattiva sorveglianza, trattandosi di minori, da parte degli educatori, anche e, soprattutto, in relazione all'alunno "particolarmente vivace", nonche' avesse o meno offerto la prova dell'esistenza di un'idonea organizzazione dell'attivita' ricreativa dopo la pausa pranzo e prima del rientro in classe per le lezioni pomeridiane;
d) la Corte territoriale erroneamente ha omesso di considerare il titolo di responsabilita' contrattuale e "da contatto" azionato dagli attori, avendo valutato il fatto come descritto solo sotto la lente della violazione degli articoli 2048 e 2051 c.c., con cio' addossando erroneamente ai medesimi l'onere della prova circa l'adeguatezza, pur dai medesimi contestata e censurata, dell'organizzazione datasi dall'istituto con riferimento all'ora dedicata alle attivita' ricreative e della conseguente mancata sorveglianza dei minori affidati a soggetti terzi rispetto al personale scolastico.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ribadisce in materia quanto segue:
e' principio consolidato che l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumita' dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinche' non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'eta' degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'eta' anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilita' di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attivita';
sotto il profilo probatorio incombe sull'allievo l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre e' a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioe' dell'inevitabilita' del danno nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto; incombe all'amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilita' speciale si libera "soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto" (c.d. responsabilita' aggravata);
più in generale, il custode e' tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce a cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, nonche' in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si e' verificato in modo non prevedibile, ne' superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
nel caso in esame, non risultano dalla corte di merito invero spiegate le ragioni per le quali abbia ritenuto "imprevedibile" la condotta del minore danneggiante, a fortiori in presenza di pregresse condotte dal medesimo mantenute, nel quadro delle vicende richiamate dagli odierni ricorrenti.