La scheda testamentaria non autentica è inesistente e non semplicemente nulla, anche se gli eredi vi hanno dato esecuzione nella consapevolezza di dare comunque corso alla volontà del testatore.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 10065 del 28 maggio 2020.
Il caso: M.B. conveniva avanti al Tribunale di Monza il padre B.B. e i fratelli, A.B. e W. B, per far dichiarare la non autenticità del testamento olografo di P.Z., coniuge di B.B. e madre delle altre parti in causa, testamento che conteneva la designazione del coniuge quale unico erede.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea sul rilievo che l'attore aveva prestato adesione e acquiescenza alle disposizioni del testamento, con espressa rinuncia ad ogni eccezione o riserva al riguardo.
La corte d'appello, adita dal soccombente, confermava la sentenza di primo grado, in quanto,
a) la scheda testamentaria in effetti non era autentica – era stata scritta dalla figlia - purtuttavia i tre figli della de cuius, in sede di pubblicazione del testamento, avevano confermato le disposizioni testamentarie, dando ad esse volontaria esecuzione;
b) essendo ciò avvenuto con la consapevolezza della falsità della scheda, il collegio giudicante riteneva che dovesse operare, nel caso di specie, la sanatoria prevista dall'art. 590 c.c.
c) l'iniziativa postuma dell'attore trovava la sua origine in dissidi insorti con il padre, a causa della richiesta di rilascio di immobili compresi nell'eredità, concessi in comodato a una società riconducibile all'attore.
M.B. ricorre in Cassazione, che accoglie il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore;
la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall'art. 590 c.c., senza che abbia a quel punto alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento sia falso, né l'indagine volta a stabilire se la scheda sia conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta;
per quanto riguarda poi l'ipotesi di testamento orale (c.d. testamento nuncupativo), è controverso se esso sia suscettibile di conferma ai sensi dell'art. 590 c.c.: in ogni caso, la convalida ai sensi dell'art 590 c.c. del testamento nuncupativo, qualora ritenuta ammissibile, suppone l'esistenza di una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benché non compiuta per iscritto;
un mero progetto di dichiarazione testamentaria non è suscettibile di conferma.