Com’è noto ai sensi dell’articolo 183, VI° comma c.p.c., all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, il Giudice su richiesta delle parti concede un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, nonchè un un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Nel caso in cui, nonostante la richiesta delle parti, il Giudice non dovesse concedere i suddetti termini, cosa deve contenere l’appello, se si vuole eccepire la suddetta omissione?
A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17046/2018, affermando che nel proporre il gravame, l’appellante deve indicare i mezzi di prova e depositare i documenti a pena di decadenza, non essendo sufficiente limitarsi a richiedere la concessione dei termini di cui all’articolo 183,VI° comma c.p.c.
IL CASO: Nel giudizio di primo grado, l’attore richiedeva la concessione dei termini ex articolo 183,VI° comma c.p.c., per il deposito di documenti e articolazione di mezzi di prova. Nel giudizio di appello promosso dall’originario attore, quest’ultimo ribadiva la richiesta che veniva rigettata dalla Corte territoriale, la quale riteneva non applicabile al giudizio di appello la norma di cui all’articolo 183, VI° comma c.p.c e, comunque, non sussistenti gli estremi per la rimessione in termini dell’appellante per la formulazione dei mezzi di prova in quanto quest’ultimo si era limitato genericamente a chiedere l’assegnazione dei termini anzichè specificare il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita l’appendice di cui all’articolo 183 e indicare i mezzi di prova che sarebbero stati dedotti.
La decisione della Corte di Appello veniva impugnata dall’appellante il quale deduceva la "nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c.".
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha affermato il seguente principio di diritto “nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia omesso di concedere alla parte il termine per l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti (articolo 183 e 184 c.p.c.), la parte stessa, nel proporre appello, non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine ma, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c. deve, a pena di decadenza, articolare i nuovi mezzi di prova e depositare i documenti”.
Poichè nel caso di specie, il ricorrente nel giudizio di appello si era limitato a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine omettendo l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti, gli Ermellini, sulla scorta del suddetto principio di diritto, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorrente non ha specificato cosa avrebbe chiesto nelle memorie istruttorie se fossero stati concessi i termini per le stesse, non potendosi evincere la decisività e rilevanza delle prove non ammesse, nè spiega se abbia formulato le istanze istruttorie in sede di conclusione nel giudizio di primo grado, cioè nella sede in cui comunque aveva la possibilità e il dovere di insistere per l'apertura dell'istruttoria.