Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 17046 del 28/06/2018

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 17046 del 28/06/2018
Giovedi 6 Dicembre 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano - Presidente -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -

Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4484/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PA.CA., F.G., PR.FE.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2122/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento;

udito l'Avvocato GIORGIO COSTANTINO.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1088/2009, la Corte di appello di Bari respinse l'impugnazione proposta da P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la sua domanda di prelazione agraria dispiegata in origine contro Pa.Ca. e poi anche contro la di lui coniuge F.G. ed il dante causa Pr.An.: in particolare, la Corte di appello rilevò la decadenza dall'azione nei confronti della litisconsorte necessaria F..

2. Avverso tale decisione, ricorse per Cassazione il P.. Gli intimati non proponevano controricorsi.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30424/2011, accolse il motivo di ricorso fondato su di una giurisprudenza delle Sezioni Unite intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza gravata, a mente della quale, in tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l'atto di citazione entro il termine previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuno gli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi