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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVIERI Stefano - Presidente -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4484/2016 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA.CA., F.G., PR.FE.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2122/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento;
udito l'Avvocato GIORGIO COSTANTINO.
1. Con sentenza n. 1088/2009, la Corte di appello di Bari respinse l'impugnazione proposta da P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la sua domanda di prelazione agraria dispiegata in origine contro Pa.Ca. e poi anche contro la di lui coniuge F.G. ed il dante causa Pr.An.: in particolare, la Corte di appello rilevò la decadenza dall'azione nei confronti della litisconsorte necessaria F..
2. Avverso tale decisione, ricorse per Cassazione il P.. Gli intimati non proponevano controricorsi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30424/2011, accolse il motivo di ricorso fondato su di una giurisprudenza delle Sezioni Unite intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza gravata, a mente della quale, in tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l'atto di citazione entro il termine previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuno gli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse. ...
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