Cds: mancata opposizione alla multa e termine di prescrizione

Cds: mancata opposizione alla multa e termine di prescrizione
Mercoledi 12 Dicembre 2018

La mancata opposizione da parte di un automobilista avverso il verbale di accertamento per infrazioni al codice della strada non comporta la conversione del termine di prescrizione quinquennale in quello decennale, tranne nel caso in cui il credito sia stato accertato con un titolo giudiziale (sentenza o decreto ingiuntivo), diventato definitamente esecutivo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31817/2018, depositata il 7 dicembre scorso.

IL CASO: La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine dalla sentenza con la quale il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione all’esecuzione esattoriale promossa da un automobilista con la quale quest’ultimo eccepiva la prescrizione del credito fatto valere con la cartella di pagamento, essendo decorsi i cinque anni dalla data della commissione della violazione. La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di Appello promosso dall’Agenzia della Riscossione. Pertanto, quest’ultima interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’articolo 2946 c.c., non avendo il Giudice di merito applicato il termine di prescrizione decennale dei crediti indicati nella cartella impugnata per la mancata opposizione al verbale di infrazione al codice della strada.

LA DECISIONE: Il ricorso dell’Agente della Riscossione è stato rigettato dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza in commento ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 secondo il quale: “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., e si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”. Di conseguenza, hanno continuato i giudici di legittimità, nel caso in cui per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In altri termini, secondo gli Ermellini, il decorso del termine perentorio per proporre opposizione al verbale di accertamento per violazione al codice della strada non determina la decadenza del contravventore dall’impugnazione ma produce effetti di ordine processuale con conseguente inapplicabilità dell’articolo 2953 codice civile ai fini della prescrizione.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 31817 del 07/12/2018

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