Una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie civilistiche, finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale, è presente nella Legge di Stabilità 2016
Mercoledi 12 Dicembre 2018 |
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81.
Le agevolazioni sono concesse per i contratti di finanziamento stipulati nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 e, quindi, ancora di apprezzabile attualità.
Possedere una casa propria è da sempre il desiderio di tante persone.
Per alcuni è il punto di arrivo, per altri è il punto di partenza, ma vero è che per molte persone, possedere una casa propria dà una sensazione di protezione e tranquillità.
Si avverte una sensazione di migliore qualità di vita e la soddisfazione di fare un investimento durevole nel tempo.
L’investimento in questo caso si realizza con il contratto di leasing abitativo.
Caratteristica di questo contratto è l’intervento di un soggetto terzo, ovvero di una banca (ma anche di un intermediario finanziario) che assume l’obbligo di acquistare un immobile, scelto dal futuro acquirente, e per un determinato periodo glielo concede in uso con il pagamento di un canone prefissato.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà scegliere se riscattare la proprietà dell’immobile, con il pagamento del prezzo di riscatto stabilito nel contratto, oppure prolungare il contratto di leasing o restituire l’immobile.
Tra i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali vi è l’età.
Sotto i 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di:
- una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui;
- una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Dai 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di:
- una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui;
- una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.
Per fruire delle detrazioni IRPEF previste dalla legge è necessario che l’immobile oggetto dell’operazione di leasing immobiliare abitativo venga destinato dall’utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; a tal fine si considera abitazione principale secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi “quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
La suddetta Legge di Stabilità prevede, al comma 79, che l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo.
In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del Contratto:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
Il comma 80, poi, prevede che al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Molti ancora sono i chiarimenti che si possono leggere dal vademecum del Ministero delle Finanze che fornisce, in maniera chiara ed esaustiva, tutte le casistiche e risposte ai dubbi più frequenti.
dottore commercialista