Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 31817 del 07/12/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 31817 del 07/12/2018
Mercoledi 12 Dicembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01465/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

- ricorrente -

contro

R.A., PREFETTURA DI LECCE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3688/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

Svolgimento del processo

che:

Equitalia Sud spa ricorre, con atto articolato su di un motivo e notificato il 4-5/01/2016, per la cassazione della sentenza n. 3688 del 07/07/2015 del Tribunale di Lecce, con cui è stato respinto il suo appello contro l'accoglimento - ad opera del Giudice di pace di Lecce - dell'opposizione all'esecuzione esattoriale ai suoi danni intentata, proposta da R.A. anche nei confronti dell'ente creditore Prefettura di Lecce;

nessuno degli intimati resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza - in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis c.p.c.;

Motivi della decisione

che:

il motivo di ricorso (di "vizio della sentenza per violazione dell'art. 2946 c.c. - erronea e falsa applicazione dell'art. 29 CdS e della L. n 689 del 1981, art. 28") fa valere la tesi della decennalità del termine prescrizionale dei crediti recati da una cartella esattoriale a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al codice della strada; ...

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