Riforma fallimentare: il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Avv. Daniela Ricchiuto.
Riforma fallimentare: il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Giovedi 13 Dicembre 2018

Il contributo affronta il tema della Riforma fallimentare, rivolgendo particolare attenzione al neo-istituto dell'OCRI (Organismo di composizione della crisi delle imprese): l'elaborato esamina le modalità di applicazione, struttura e funzionamento dell'OCRI nonché le varie ipotesi prospettabili a seguito della sua attivazione.

Il disegno di Legge recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” in attuazione della L. del 19 ottobre 2017, N. 155 è attualmente all’esame delle Camere.

Il presente Decreto, se approvato, entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.  Gli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto. 

Le disposizioni riguardanti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto. Il progetto di Legge in parola va a novellare l’ormai superata Legge Fallimentare e le novità legiferate non afferiscono solo ad aspetti formali, ma anche sostanziali. L’esigenza di disporre di un quadro normativo strutturato e armonico in tema di insolvenza e relative procedure concorsuali è più che mai incalzante in un quadro economico-sociale come quello attuale.

Difatti, il R.D. del 19 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. era stato predisposto tenuto conto delle necessità del contesto economico-sociale dell’epoca, ormai disgiunto da quello attuale. Il disegno di Legge va incontro alle attuali ed emergenti esigenze di coloro che si trovano in uno stato di crisi nonché dei relativi operatori del settore. Tra le novità spiccano, innanzitutto, il restyling lessicale ove i termini fallito e fallimento vengono scalzati dal termine “liquidazione giudiziale” ex art. 381.  In un’ottica di armonizzazione con altri sistemi giuridici di civil law, già da tempo adeguatesi a tale nozione letterale, detta modifica, probabilmente, trova la sua giustificazione nella ignominia sociale storicamente legata al termine fallito.

A ciò si aggiunge la definizione dello stato di «crisi», che non indica insolvenza in atto, ma si riferisce a quella futura ancorché imminente.   Proprio allo scopo di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, a cui le aziende sono fisiologicamente legate, il legislatore, in attuazione dei principi delegati, ha introdotto, tra gli altri, l’istituto del cd. OCRI (Organismo di composizione della crisi delle imprese). L’istituto in argomento, se dotato di una buona organizzazione di mezzi e risorse nonché utilizzato tempestivamente per far fronte allo stato di crisi di un’impresa, potrebbe rappresentatore un utile coadiuvante per la ripresa economica nazionale.

OCRI: STRUTTURA, AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI.

Per meglio comprendere il meccanismo sotteso al neo-istituto OCRI, corre l’obbligo chiarire il momento esatto in cui la persona giuridica o i soggetti qualificati potrebbero accedervi. Parimenti all’OCC, anche nel caso dell’OCRI, in esecuzione del principio di delega di cui all’art. 2, comma 1, n. 1), legge delega n. 155/2017, deve sussistere una situazione di crisi, paragonabile a quella del sovraindebitamento di una persona fisica o di un’impresa minore. La situazione di crisi è intesa come la difficoltà economico-finanziaria che rende probabile, ma non ancora attuale, l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta con l’incapacità a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte in considerazione dei futuri flussi di cassa.

Occorre dunque un giudizio ex-ante sullo stato dell’impresa di modo che lo strumento di allerta possa funzionare e sanare per tempo l’azienda scongiurando così il pericolo di uno stato di crisi avanzato.   Ad ogni buon conto, la constatazione dello stato di crisi di un’impresa non è sottoposta ad un giudizio discrezionale di chicchessia, ma l’art. 13 contiene degli indicatori della crisi nei dissesti di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, avuto riguardo al tipo di business dell’impresa nonché alle sue peculiari caratteristiche, che possono gravare in modo determinante sulla sostenibilità dei debiti nei 6 mesi successivi ed incidere nientemeno sulla sopravvivenza dell’azienda debitrice.

Invero, siccome indici uguali per imprese diverse possono risultare inidonei per valutare lo stato di crisi di quella specifica realtà aziendale, l’articolo in parola concede all’impresa di integrare la nota integrativa al bilancio di esercizio i motivi per cui detti indici sono da ritenersi inappropriati nel caso di specie ed indicandone altri ritenuti, invece, più adatti all’impresa. Una volta appurata l’adeguatezza di tali diversi indici da parte di un professionista indipendente, lo stato di benessere dell’azienda interessata sarà valutata sulla base di questi nuovi indici. Inoltre, al fine di determinare con prontezza e senza indugio la situazione di crisi di un’impresa nonché per eludere situazioni di allerta inopportune, il legislatore ha demandato al Consiglio Nazionale dei Commercialisti il compito di aggiornare periodicamente gli indici economici, secondo le classificazioni I.S.T.A.T., in ragione della non trascurabile specificità di settore delle singole imprese.

Laddove si ravvisa il pericolo del superamento di tali indici di crisi, vi è l’obbligo di segnalazione ad opera di soggetti qualificati o su istanza del debitore stesso. Siffatta segnalazione costituisce uno degli strumenti di allerta della crisi di impresa previsti dal Decreto, a seguito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, l’imprenditore può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi dinanzi all’OCRI. 

L’art. 12, comma 3 chiarisce che l’attivazione del predetto procedimento non costituisce causa di risoluzione dei contratti vigenti anche se stipulati con PA e dispone la nullità di qualsiasi patto contrario, ciò al fine di incentivare il ricorso all’OCRI da parte del debitore e per evitare che la cessazione anticipata dei contratti possa inasprire lo stato di allerta dell’impresa interessata, vanificandone l’efficacia della composizione assistita della crisi. L’ OCRI, istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente, ricevuta la segnalazione si adopera per l’attivazione nonché la gestione del procedimento di allerta, garantendo altresì assistenza al debitore coinvolto.

L’adempimento successivo alla segnalazione è la formazione di un collegio ad hoc ad onere dell’OCRI, costituito da tre esperti specializzati nel settore di interesse. A garanzia della riservatezza del debitore coinvolto e per incentivare, a parere della scrivente, il ricorso alla procedura de quo, quest’ultimo resterà nell’anonimato. Il collegio, infatti, svolgerà, in una prima fase del procedimento, il proprio incarico senza essere edotto dei dati identificativi del debitore, ma sarà informato esclusivamente circa le dimensioni dell’impresa e il settore di attività di quest’ultima.  

Sempre nel rispetto dei principi di riservatezza e confidenzialità, il collegio convoca il debitore e se si tratta di una società che possiede un organo di controllo, anche i componenti di quest’ultimo, affinché possano riferire informazioni e dati utili ai fini della composizione della crisi. Dopo l’audizione del debitore si possono prospettare due scenari:

1) il collegio non rileva lo stato di crisi e ne dispone l’archiviazione dello stato di allerta;

2) il collegio riconosce lo stato di crisi ed individua di concerto con il debitore le eventuali misure per porvi rimedio, fissando un termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. In caso di inerzia del debitore, il collegio ne dà notizia ai soggetti qualificati che hanno presentato istanza dello stato di allerta. Invece, nel caso in cui il debitore voglia omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la attendibilità dei dati aziendali. Tale accordo produce effetti solo nei confronti di coloro che lo hanno siglato e su intesa di tutte le parti potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese. Nel caso in cui, decorsi tre mesi (termine prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi in caso di positivi riscontri delle trattative) dall’audizione del debitore da parte del collegio e le trattative si sono rivelate infruttuose per la composizione della crisi, il debitore su sollecitazione del collegio dovrebbe presentare ricorso per l’accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza nei successi 30 giorni. I dati e documenti prodotti nel corso del procedimento di composizione della crisi potranno essere utilizzati in un procedimento penale o in caso di liquidazione giudiziale dell’impresa. Se il debitore non presenta domanda ex art. 21, comma 1 a questo punto il collegio segnala al Pubblico Ministero competente per territorio lo stato di crisi dell’impresa e/o del suo stato di insolvenza cosicché quest’ultimo possa attivare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa.

Si può concludere ritenendo che il successo del sopradescritto istituto dipenderà dalla modalità della sua applicazione; ovverosia dall’efficienza organizzativa dell’OCRI, che a tal fine dovrà dotarsi di policy e regole proprie utili al suo funzionamento nonché dal numero e dalle competenze dei vari esperti deputati a gestire il procedimento, onde evitare che l’orda di istanze possa in qualche modo paralizzare il sistema, svilendo la sua efficacia.

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