A chi spetta la legittimazione passiva nei giudizi avverso le cartelle di pagamento nei quali viene eccepita la inefficacia della stessa per tardiva notifica? All’Agente della Riscossione e/o all’Ente Creditore?
Martedi 11 Aprile 2017 |
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7278/2017 pubblicata in data 22 marzo 2017. Secondo i Giudici di Piazza Cavour è l’ente creditore legittimato a contraddire.
IL CASO: L’Agente della Riscossione notificava ad un contribuente una cartella di pagamento avente ad oggetto l’accertamento delle maggior imposte IVA , IRPEF ed IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo la decadenza del termine per la notifica. Il ricorso veniva rigettato. Secondo i giudici di primo grado il contribuente non aveva fornito la prova della tardività della notifica. La sentenza veniva impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. L’appello veniva notificato all’Agenzia delle Entrate (ente creditore), che si costituiva nel giudizio proponendo appello incidentale con il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Anche l’appello veniva rigettato. Secondo i Giudici di secondo grado la tardività della notifica della cartella di pagamento riguardava l’Agente della Riscossione e non l’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione il contribuente. L’Agenzia delle Entrate non svolgeva nessuna difesa costituendosi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione
LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad un’altra sezione della Commissione Tributaria Regionale al fine di esaminare l’eccezione di tardività della notificazione della cartella di pagamento, osservando che:
1. Ha errato il Giudice di appello nel ritenere che l’eccezione di tardività della notifica della cartella di pagamento non fosse proponibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
2. L’eccezione relativa alla tardività della notifica della cartella di pagamento avvenuta oltre il termine di legge non riguarda un vizio proprio della cartella tale da legittimare in via esclusiva l’agente della riscossione a contraddire nel giudizio dove il contribuente formuli l’eccezione. In questo caso è l’ente titolare del credito il soggetto legittimato passivamente a contraddire.