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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27614-2011 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATELLA LUCHETTI giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
- intimato -
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione -
avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA, depositata il 28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito per il ricorrente l'Avvocato VALVO per delega dell'Avvocato LUCHETTI che si riporta al contenuto del ricorso e della memoria depositati e chiede l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis l'Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi mod. Unico 2002, relativa all'anno di imposta 2001, presentata da B.G., liquidando le maggiori imposte Iva, Irpef ed Irap risultanti dalla dichiarazione. L'agente della riscossione notificava in data 6.3.2007 la relativa cartella di pagamento.
Il contribuente proponeva ricorso sostenendo che la cartella era stata notificata oltre il termine di decadenza. Con sentenza n. 47 del 2008 la Commissione tributaria provinciale di Prato rigettava il ricorso sul rilievo che il contribuente non aveva dimostrato la tardività della notifica. ...
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