Cambio di ora di lezione quale fonte di responsabilita’ per il docente e per la scuola

Cambio di ora di lezione quale fonte di responsabilita’ per il docente e per la scuola

Invero non mi riferisco solo ed esclusivamente al cambio di ora dove i docenti appaiono come viaggiatori attenti ad individuare il proprio gate per l’imbarco. Mi riferisco invece ai potenziali danni occorsi agli alunni durante i momenti non strettamente didattici. Sicuramente il cambio dell’ora, quindi i propri turni di sorveglianza all’intervallo e l’intervallo stesso. Sto parlando di quelli che in gergo vengono chiamati vuoti di sorveglianza e che anche i più esperti e autorevoli arbitri di calcio troverebbero fisiologicamente critici nella loro gestione.

Venerdi 15 Maggio 2026

Partiamo dall’ ABC per cui lasciare una classe incustodita, anche per un breve lasso di tempo, costituisce una violazione dell'obbligo di vigilanza che può esporre l'istituto scolastico a responsabilità civile e lo stesso docente a illecito disciplinare.

L’unico antidoto è l’adozione da parte dell’istituto scolastico di misure organizzative idonee a garantire una sorveglianza senza interruzioni, individuando meccanismi che disciplinino questi momenti. Tra queste, come ci racconta la giurisprudenza, il cambio dell'ora deve essere effettuato con la massima sollecitudine; i docenti che terminano la loro lezione e non hanno impegni successivi immediati sono tenuti ad attendere in aula l'arrivo del collega che subentra; qualora il docente subentrante sia impegnato in un'altra classe e non possa essere immediatamente presente, il docente uscente ha l'obbligo di affidare la vigilanza della classe a un collaboratore scolastico presente sul piano. Avendo ben presente che quel collaboratore non sta facendo una cortesia al docente ma sta solo adempiendo ad un preciso obbligo contrattuale.

L’intervallo costituisce uno dei momenti statisticamente più esposti al rischio e l’obbligo di vigilanza non potrà che essere esercitato con particolare intensità. Come la Malpensa ad agosto. Questo perchè la giurisprudenza ci dice che l’intervallo non attenua ma rafforza il dovere di vigilanza dell’amministrazione scolastica. E che la semplice presenza formale del docente non è sufficiente, chiedendosi invece una vigilanza effettiva e concreta.

La predisposizione dei turni di sorveglianza proprio nel momento dell’intervallo mette al riparo il dirigente scolastico? Nella misura in cui, per esempio, la eventuale limitazione degli spostamenti degli studenti venga fatta rispettare. Vi siano turnazioni rese pubbliche e monitoraggio delle eventuali riconsciute “aree sensibili”.

A limitare il peso di questa responsabilità in vigilando soccorre il principio per cui il contenuto e la intensità di questa responsabilità deve tenere conto dell'età e grado di maturità degli alunni. Questo principio è di fondamentale importanza nel contesto della scuola secondaria di secondo grado. In altre parole, con l'avvicinamento all'età del pieno discernimento (semmai esista) l’espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. Ergo si può affermare, con la benedizione della giurisprudenza, che per studenti adolescenti non sia esigibile una sorveglianza continua e minuto per minuto, come sarebbe invece necessario per bambini della scuola primaria. Quello che fa comunque la differenza è la predisposizione di misure organizzative generali idonee a garantire un controllo adeguato, come la presenza di docenti nei corridoi o nelle aree comuni durante l’intervallo.

E se per avventura dovesse accadere il peggio, non sarà il genitore dello studente danneggiato o lo stesso studente (se maggiorenne) a provare la colpa dell’istituto ma sarà quest’ultimo a dovere dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Questo significa che, sempre tenendo conto dell’età degli studenti, un gesto estemporaneo, non preceduto da avvisaglie o situazioni di tensione, può integrare il caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la condotta (omissiva) dell'insegnante e il danno.

In un caso dove uno studente è stato spinto da un compagno durante l’intervallo, la domanda risarcitoria è stata respinta avendo il giudice evidenziato come "la repentinità dell’evento incide sulla inevitabilità del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell’insegnante, in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire l’infortunio dell’allievo”. La vigilanza del docente in cortile è stata ritenuta effettiva e la spinta e la caduta avvenute repentinamente, senza alcuna avvisaglia (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1530/2024).

Interessante la sentenza del Tribunale del Lavoro di Tivoli dalla cui lettura (sent.n. 32/2018) si traggono alcuni principi importanti e generali pur ogni istituto avendo piena autonomia gestionale e organizzativa in tale senso. Un insegnante (Sempronio) lascia lai sua classe V e si avvia al termine della propria ora (di insegnamento) verso la classe I. Tale comportamento rappresentava una prassi invalsa in quell’istituto per cui il docente impegnato nella classe con gli alunni più grandi si spostava verso la classe con gli alunna più piccoli.

Nonostante ciò l’istituto scolastico ha ritenuto violato l’ obbligo di servizio e vigilanza gravanti sul docente e ha applicato un provvedimento disciplinare impugnato davanti al Giudice del lavoro. Quest’ultimo ritenendo infondata l’impugnazione ha confermato il provvedimento disciplinare. Il ricorso viene respinto risultando la condotta addebitata all docente contraria alle norme organizzative della scuola, oltre che lesiva dei principi di diligenza e buona fede attuativa nella prestazione (art. 2104 c.c.) e dunque apprezzabile in una logica disciplinare. La sentenza ci dice che in quell' istituto scolastico gravasse sui docenti un tassativo, persistente obbligo di vigilanza sulle classi col divieto di lasciarle incustodite, e come a tale vincolo s’informassero le prassi organizzative e l’operato degli insegnanti, nel senso di non allontanarsi mai dall’aula, se non previo affidamento ad altro collega o al personale ausiliario (anche in caso di urgenze indifferibili).

Tanto emergeva da un regolamento interno nell’Istituto regolarmente depositato in atti che, con particolare riferimento al cambio dell’ora, stabiliva che i docenti liberi da impegni successivi avrebbero atteso in aula il collega subentrante così come quelli che non avevano avuto, in precedenza, altri impegni, si sarebbero trovati già pronti in aula all’uscita del collega. Dunque, scrive il Giudice del lavoro, la lettura di tali previsioni esclude categoricamente la possibilità di lasciare incustodita la classe evidenziando un meccanismo operativo pensato proprio per garantire un assiduo controllo della classe e scongiurare una pur momentaneo difetto di vigilanza.

Nel caso specifico si trattava di scuola primaria.

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