Con l'ordinanza n. 15190/2023 la Corte di Cassazione esclude che la scuola possa essere considerata responsabile della caduta dell'alunna dalle scale, in assenza di particolari condizioni di pericolosità del luogo ove si è verificato l'incidente.
Venerdi 9 Giugno 2023 |
Il caso: Caia, legalmente rappresentata da Mevia, quale esercente la responsabilità genitoriale conveniva avanti al Tribunale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (poi divenuto Ministero dell’Istruzione), nonché la Scuola Secondaria Alfa, da lei frequentata domandandone la condanna al risarcimento dei danni subìti in conseguenza dell’incidente occorsole, all’interno dell’istituto scolastico, quando aveva l’età di 12 anni, allorché ella, mentre tornava dal bagno verso l’aula, era caduta dalle scale, riportando la frattura della tibia.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea, decisione che veniva confermata dalla Corte d'Appello, che evidenziava quanto segue:
a) nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo;
b) nel caso di specie, tenuto conto che la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l’autonomia e la capacità di deambulazione, che non sussistevano situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell’evento dannoso (come, ad es., la contemporanea presenza di più allievi), e che non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi (in ipotesi, l’usura dei gradini o la presenza di sostanze scivolose su di essi), da un lato, doveva escludersi la violazione, da parte dell’istituto, del suddetto dovere di vigilanza (non essendo esigibile dallo stesso una sorveglianza continua dell’allieva nel tratto che separava il bagno dall’aula di lezione), mentre, dall’altro lato, doveva ritenersi che l’evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata.
Caia, divenuta nel frattempo maggiorenne, ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere operato una indebita inversione dell’onere della prova, sul presupposto che, essendo stato da lei dimostrato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (consistente nella circostanza di essere scivolata sulle scale di ritorno dal bagno, in orario scolastico, procurandosi la frattura della tibia), sarebbe spettato all’amministrazione convenuta, ai sensi degli artt. 1218 e 2697, secondo comma, cod. civ., dimostrare che aveva esattamente adempiuto all’obbligo di sorveglianza e che l’evento era stato quindi determinato da una causa ad essa non imputabile.
Per la Cassazione la censura è infondata sulla base delle seguneti argomentazioni:
a) la Corte d’appello, qualificata la responsabilità dell’amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, ha correttamente individuato la regola di riparto dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sull’attrice l’onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest’ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell’esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto;
b) movendo da tale corretta ripartizione dell’onere probatorio, la Corte territoriale ha poi ritenuto che quello, gravante sull’amministrazione convenuta, di dimostrare il regolare adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli alunni, potesse ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito all’emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l’usura dei gradini o la loro scivolosità, né essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell’allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l’aula di lezione dai bagni.