Avvocati: la prescrizione del diritto al pagamento degli onorari.

Avvocati: la prescrizione del diritto al pagamento degli onorari.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21008 del 6 agosto 2019 individua il momento in cui comincia a decorrere la prescrizione nelle ipotesi di revoca del mandato, di decisione della lite o di conciliazione delle parti.

Martedi 20 Agosto 2019

Il caso: Gli avvocati P.G.P. E G. O. chiedevano e ottenevano dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di B.J. per il pagamento di onorari professionali, per l'importo di € 27.368,20, in relazione all'incarico per il recupero di un credito: la pretesa era stata avanzata dai professionisti con riferimento alle somme dovute alla data del 4 giugno 1998.

La cliente proponeva opposizione, con la quale eccepiva la prescrizione del credito e formulava domanda riconvenzionale intesa a ottenere la restituzione di quanto pagato ai professionisti successivamente al 4 giugno 1998, oltre alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale.

Il giudice accoglieva sia l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, sia la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

La Corte d'Appello accoglieva l'appello principale limitatamente alla censura che investiva la statuizione di condanna dei professionisti al risarcimento del danno, mentre rigettava per il resto l'impugnazione principale.

Gli avvocati ricorrono in Cassazione, lamentando che:

a) la corte d'appello, nell'esaminare e respingere l'appello incidentale, aveva riconosciuto che le prestazioni professionali si distribuivano in un arco temporale compreso fra il maggio 1996 e il marzo 2003, ma nonostante questo aveva poi ugualmente accolto l'eccezione di prescrizione, fissandone la decorrenza al 4 giugno 1998;

b) invero, ai sensi dell'art. 2956 c.c., la prescrizione doveva farsi decorrere da quando l'incarico è stato espletato, il che coincideva, nella specie, con la revoca del mandato operata dalla cliente con la lettera del 24 marzo 1993.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato alla luce delle seguenti considerazioni:

- il contratto con il professionista, che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, è da considerare unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta: pertanto, il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui e stato espletato l'incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all'assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d'opera intellettuale;

- solo qualora l'incarico al professionista sia limitato a prestazioni particolari, che non siano in relazione immediata e diretta con la decisione della lite, si è fuori delle specifiche ipotesi del secondo comma dell'art 2957 c.c. e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dal "compimento" della particolare prestazione richiesta:

Pertanto: “Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali, l'art. 2957, comma 2, c.c., detta una regola speciale, di deroga alla regola generale stabilita nel primo comma. In base a tale regola speciale per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine della prescrizione decorre non dal compimento della prestazione, ma «dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.21008/2019

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