Avviso di ricevimento privo di firma dell'agente postale: notifica inesistente

Avviso di ricevimento privo di firma dell'agente postale: notifica inesistente

Con l’ordinanza n. 9552/2021, pubblicata il 12 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo del servizio postale nel caso in cui l’avviso di ricevimento è privo della firma dell’agente postale.

Venerdi 23 Aprile 2021

IL CASO: La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte di Appello che, riformando la sentenza emessa dal Tribunale all’esito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione promossa da un contribuente avverso una cartella esattoriale per il presunto mancato pagamento di premi INAIL, dichiarava non dovute le somme richieste non avendo l’ente creditore fornito la prova della notifica della cartella che era eseguita a mezzo del servizio postale.

Avverso la sentenza di secondo grado, l’ente creditore interponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 26 del D.P.R. n 602/1973, in quanto, secondo il ricorrente, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella eseguita a mezzo del servizio postale è sufficiente che la spedizione avvenga con la consegna del plico al domicilio del destinatario, non essendo, invece, necessario redigere un'apposita relazione di notifica, nonchè con la sottoscrizione del destinatario. Inoltre, per l’ente creditore nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla pretesa illeggibilità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario.

LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo ha osservato che ai fini della validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale:

1. è irrilevante l’illeggibilità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, in quanto la relazione tra la persona cui l’atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandatala;

2. la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto incaricato alla distribuzione rende inesistente la notifica.

Gli Ermellini, sul punto hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.9552 2021

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