La Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 2088/2026 ha stabilito che il diritto all'assegno sociale dipende solo dallo stato di bisogno effettivo, desunto dai redditi realmente percepiti. Sono irrilevanti i redditi potenziali legati a immobili venduti o donati in passato, salvo prova di un intento fraudolento volto a simulare il bisogno
| Martedi 1 Settembre 2026 |
La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente su un tema ricorrente nel contenzioso previdenziale: la valutazione del requisito reddituale ai fini dell'assegno sociale quando il richiedente si sia in passato spogliato di beni immobili tramite vendita, donazione o locazione.
La decisione ribadisce che simili operazioni patrimoniali, di per sé, non precludono l'accesso alla prestazione, salvo che l'ente previdenziale dimostri un intento fraudolento volto a simulare artificiosamente lo stato di bisogno; il principio delimita con chiarezza l'onere probatorio: non basta valorizzare la pregressa disponibilità patrimoniale, occorre provare la componente elusiva della condotta.
Tizio presentava all'INPS domanda di assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995. L'Istituto respingeva l'istanza rilevando come il richiedente fosse stato in precedenza proprietario di diversi immobili, ai quali aveva rinunciato mediante donazione, alienazione o locazione. Tizio agiva quindi davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, sostenendo che il trasferimento degli immobili non fosse stato frutto di una scelta libera, ma conseguenza di obblighi assunti in sede di separazione personale, e che le successive dismissioni fossero state determinate da un sopravvenuto stato di bisogno economico.
Ad avviso del ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale avrebbero dovuto rilevare unicamente i redditi effettivamente percepiti, e non valutazioni relative a redditi potenziali o alle cause dello stato di bisogno.
Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che il trasferimento degli immobili alla ex coniuge non potesse essere ignorato ai fini della domanda, in quanto lo stato di indigenza sarebbe stato altrimenti mitigato dalla proprietà e dal godimento di tali beni.
Tizio impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Roma, deducendo:
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva illegittimamente attribuito rilievo a redditi meramente potenziali e alla presunta volontarietà dello stato di bisogno, senza considerare che le dismissioni patrimoniali erano state effettuate in adempimento di obblighi assunti in sede di separazione personale, ovvero a fronte di sopravvenute esigenze economiche. L'INPS, costituendosi, chiedeva la conferma integrale della decisione impugnata, ribadendo la rilevanza della pregressa disponibilità patrimoniale e del complessivo tenore di vita del richiedente.
La Corte accoglieva l'appello, richiamando i principi affermati dalla Corte di Cassazione con le ordinanze più recenti in materia, secondo cui il diritto all'assegno sociale presuppone esclusivamente uno stato di bisogno effettivo, desunto dall'assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto alle soglie di legge. In particolare, la Corte ha evidenziato come:
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel valorizzare la pregressa titolarità di beni immobili e la volontarietà delle relative dismissioni, attribuendo così rilievo a capacità economiche non più attuali. Ad avviso del Collegio, la circostanza che lo stato di bisogno derivi da scelte del richiedente non incide sul riconoscimento della prestazione, poiché l'incolpevolezza della condizione economica non costituisce requisito previsto dalla normativa.
Nel caso di specie, inoltre, l'INPS non aveva fornito alcuna prova di un intento elusivo o di una simulazione artificiosa dello stato di bisogno, né aveva specificamente contestato l'entità dei redditi effettivamente percepiti dall'appellante. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha quindi riconosciuto il diritto di Tizio a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal 1° gennaio 2021, condannando l'INPS al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori, e alle spese del doppio grado di giudizio.