Fideiussioni bancarie: onere probatorio e efficacia della diffida stragiudiziale

Fideiussioni bancarie: onere probatorio e efficacia della diffida stragiudiziale

A distanza di quasi cinque anni dalla sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è tornata a pronunciarsi sul tormentato capitolo delle fideiussioni bancarie redatte in conformità allo schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel 2002 e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

Martedi 1 Settembre 2026

Lo ha fatto con la sentenza n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026.

La precedente pronuncia del 2021 aveva composto il dibattito sulla tipologia di tutela esperibile avverso i contratti c.d. "a valle" di intese illecite anticoncorrenziali, optando per la sanzione della nullità parziale ex artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 cod. civ. limitata cioè alle sole clausole riproduttive di quelle censurate (in particolare: clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), salvo che risultasse la loro essenzialità nell'economia del consenso negoziale.

Tuttavia, la concreta attuazione di tali statuizioni nella prassi giudiziaria aveva generato una marcata frammentazione applicativa e orientamenti disallineati tra le sezioni semplici della Cassazione e nelle corti di merito.

IL CASO: La vicenda processuale traeva origine da due opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da due fideiussori ai quali era stato ingiunto il pagamento di somme richieste da una società cessionaria del credito, avente causa da un istituto bancario, in forza di fideiussioni prestate nel 2015 a garanzia dell’esposizione debitoria di un imprenditore individuale.

Più precisamente, le garanzie erano state rilasciate in relazione a specifiche operazioni negoziali, consistenti in un conto corrente di corrispondenza e in un finanziamento chirografario.

A fondamento dell'opposizione, i garanti deducevano la nullità parziale dei contratti per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, in quanto i relativi testi contenevano le tre clausole dello schema ABI (artt. 2,6 e 8) colpite dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.

In particolare, i garanti sostenevano la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. e, conseguentemente, assumevano che, una volta riespansa la disciplina codicistica ordinaria, la creditrice fosse decaduta dal diritto di agire nei loro confronti, non avendo intrapreso tempestivamente le iniziative necessarie entro il termine semestrale decorrente dalla dichiarazione di decadenza del debitore principale dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ.

Nel difendersi, la società opposta chiedeva il rigetto delle opposizioni, sostenendo la piena validità ed efficacia dei contratti di garanzia. Contestava la ricostruzione difensiva dei fideiussori, evidenziando che le fideiussioni in esame non avevano natura omnibus, ma specifica, e che erano state stipulate nel 2015, dunque in epoca sia tipologicamente sia temporalmente estranea all’accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005

Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dalla risoluzione di questioni nuove e controverse sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito e che il contrasto giurisprudenziale era idoneo a replicarsi in un rilevantissimo numero di controversie seriali, il Tribunale adito disponeva il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione, formulando tre quesiti:

1. se la nullità potesse estendersi a fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005;

2.se potesse estendersi alle fideiussioni specifiche;

3. se, in presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, la decadenza ex art. 1957 c.c. potesse essere evitata mediante mera istanza stragiudiziale, pur dopo la nullità della clausola derogatoria.

Il rinvio pregiudiziale veniva dichiarato ammissibile dal Primo Presidente della Cassazione, il quale riteneva la rilevanza delle questioni e l’assenza di un orientamento consolidato, nonché il vasto contenzioso in materia di fideiussioni bancarie non consumeristiche.

LA DECISIONE: Le Sezioni Unite hanno fornito le risposte ai quesiti posti dal Tribunale disponendo la restituzione degli atti a quest’ultimo.

1. Sul primo quesito: profilo temporale. Il provvedimento del 2005 non opera automaticamente oltre il suo perimetro

Il problema sottoposto alle Sezioni Unite consisteva nello stabilire se la riproduzione, in fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005, delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 cod. civ. fosse di per sé sufficiente a dimostrare il collegamento funzionale con l’intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla Banca d’Italia, ovvero se, al di fuori di quell’arco temporale, fosse necessario un ulteriore sforzo probatorio.

In altri termini, si trattava di verificare se la “prova privilegiata” riconosciuta dalla giurisprudenza all’accertamento dell’autorità amministrativa indipendente potesse estendersi automaticamente oltre il perimetro temporale dell’istruttoria oppure se tale efficacia dovesse rimanere circoscritta, degradando altrove a mero elemento di prova da valutarsi insieme ad altri.

Le Sezioni Unite hanno escluso che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 possa valere, fuori dal suo specifico ambito temporale, come prova autosufficiente della nullità antitrust della fideiussione.

La Corte ha distinto con chiarezza tra il valore dell’accertamento amministrativo nell’ambito del public enforcement e la sua utilizzabilità nel giudizio civile di private enforcement.

L'accertamento amministrativo, ha affermato, conserva una particolare attitudine probatoria, già riconosciuta dalle Sezioni Unite del 2021, ma tale efficacia non può essere trasformata in un automatismo svincolato dal tempo cui l’istruttoria si riferisce.

In altri termini, il provvedimento del 2005 non può essere trattato come una prova “eterna” della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale. Fuori dal lasso temporale direttamente considerato, esso degrada a mero elemento di prova, che il giudice deve valutare insieme ad altri dati istruttori.

La Corte lo dice in termini molto netti: l’accertamento amministrativo non potrà costituire prova privilegiata al di fuori del perimetro temporale oggetto dello stesso, mentre costituirà soltanto un elemento di prova da solo però insufficiente a dimostrare l’ntesa o pratica concordata rispetto ai contratti successivi o anteriori.

Ne deriva che, per fideiussioni stipulate prima o dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia, la parte che invochi la nullità deve allegare e provare ulteriori circostanze idonee a dimostrare che, al momento della stipula, esistesse ancora – o già esistesse – un’intesa o una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Il giudice di merito deve quindi procedere a una specifica ricognizione del contenuto del provvedimento amministrativo e verificarne l’effettiva proiezione, senza però attribuirgli una forza assorbente.

2. Sul secondo quesito: profilo oggettivo. Nessuna estensione automatica alle fideiussioni specifiche

Le Sezioni Unite escludono che il provvedimento della Banca d’Italia possa applicarsi automaticamente alle fideiussioni specifiche.

La ratio della decisione è ancorata al dato oggettivo: l’accertamento del 2005 ha riguardato, espressamente, lo schema ABI di fideiussione omnibus e la relativa diffusione uniforme nel sistema bancario.

La Corte valorizza il fatto che la censura amministrativa non colpiva le clausole n. 2,6 e 8 in sé considerate come intrinsecamente illecite, ma la loro compresenza all’interno di uno schema negoziale uniforme, destinato a una diffusione generalizzata in un segmento ben preciso del mercato delle garanzie personali.

Proprio per questo la sentenza ribadisce che non si può obliterare il “perimetro oggettivo” del provvedimento del 2005, riferito pacificamente alle sole fideiussioni omnibus.

La conseguenza è che, ove la fideiussione sia specifica, la parte che invochi la nullità deve provare, con i normali mezzi istruttori, che anche rispetto a tale diversa tipologia negoziale vi sia stata una standardizzazione concordata delle medesime clausole, idonea a restringere la concorrenza. Anche qui il provvedimento del 2005 può essere utilizzato, ma solo come elemento probatorio non autosufficiente

Il principio enunciato dalla Corte è particolarmente significativo perché unifica i profili temporale e oggettivo:

“Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri”.

Si tratta di un arresto che restringe nettamente l’uso meccanico del precedente del 2021 e che rafforza l’idea, già emersa in alcune decisioni di legittimità, secondo cui la nullità parziale “derivata” presuppone pur sempre l’accertamento del nesso funzionale tra intesa a monte e contratto a valle.

3. Sul terzo quesito: la clausola “a prima richiesta” resta efficace ai fini dell’art. 1957 codice civile

Il quesito, di evidente rilievo pratico, era se il creditore, in presenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, potesse evitare la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. mediante una mera iniziativa stragiudiziale, oppure se fosse comunque tenuto ad avviare, entro il termine semestrale, una iniziativa giurisdizionale.

La Corte ritiene che la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod.civ. non travolge la distinta clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” .

Il ragionamento muove dalla diversità strutturale e funzionale tra le due pattuizioni.

La clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. mira a esonerare il creditore dal rispetto dei termini decadenziali.

La clausola “a prima richiesta”, invece, attiene alle modalità di attivazione della garanzia e consente una richiesta immediata di pagamento, salva la successiva possibilità per il fideiussore di far valere le proprie eccezioni.

La sentenza valorizza in particolare il fatto che la Banca d’Italia, nel provvedimento del 2005, non aveva censurato la clausola “a prima richiesta”, ritenendola funzionale all’esigenza di pronta tutela del credito bancario.

Le Sezioni Unite sottolineano che tale clausola permette il recupero immediato del credito senza previa escussione del debitore principale e differisce dalla più incisiva previsione di tipo solve et repete già censurata in passato.

Da ciò la Corte trae la conclusione che la reviviscenza dell’art. 1957 cod.civ., conseguente alla nullità della deroga, è compatibile con la permanenza della clausola che consente la proposizione di una semplice istanza stragiudiziale. In altri termini, l’art. 1957 cod. civ. torna ad applicarsi quanto al termine, ma non impone necessariamente l’azione giudiziale se il contratto contiene una valida clausola di pagamento a prima richiesta.

Il principio di diritto enunciato è il seguente:

“Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”.

La statuizione si pone in linea con l’orientamento che già riconosceva alla clausola “a prima richiesta” una funzione autonoma rispetto alla deroga dell’art. 1957 cod. civ.

Sotto questo profilo, la sentenza rafforza un’interpretazione dell’art. 1957 cod. civ.. non meramente formalistica, ma coerente con l’autonomia negoziale, ferma restando la riespansione del regime legale quanto al termine decadenziale.

La pronuncia delle Sezioni Unite in commento si segnala per l’equilibrio con cui delimita l’operatività della nullità antitrust delle fideiussioni ABI.

Da un lato, non arretra rispetto al principio, ormai fermo, secondo cui il contratto “a valle” può essere colpito da nullità parziale in applicazione dell’art. 1419 cod. civ. e della disciplina antitrust; dall’altro, ne impedisce un’applicazione indiscriminata, chiarendo che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non consente scorciatoie probatorie illimitate né sul piano temporale né su quello oggettivo

In questa prospettiva, la sentenza non smentisce il precedente del 2021, ma ne precisa il raggio d’azione.

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