L'efficacia della garanzia fideiussoria; eccezioni sullo schema ABI.

L'efficacia della garanzia fideiussoria; eccezioni sullo schema ABI.

Commento alla sentenza resa dal Tribunale di Roma, 16 novembre 2020, n. 16003

Lunedi 4 Gennaio 2021

Il Tribunale di Roma, ex art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, si è pronunciato in una controversia avanzata da un fideiussore il quale ha chiesto la nullità di due fideiussioni sottoscritte con un istituto di credito, in quanto asseritamente rappresentanti contratti “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale.

La Magistratura adita, ricostruite le vicende che hanno portato Banca d’Italia a pronunciarsi (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) sul possibile contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione ominibus predisposto nel 2002 da ABI e l’art. 2. L. n. 287/1990 (il quale punisce con la nullità ad ogni effetto le intese tra imprese che abbiano per oggetto, o per effetto, quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza), ha innanzi tutto evidenziato che “lo schema contrattuale “incriminato” non è stato di fatto adottato dall’associazione bancaria italiana ABI, la quale ha lasciato, quindi, libere le singole banche di adottare degli schemi di fideiussione tra loro diversificati e divergenti”.

Pertanto non è sufficiente per il garante limitarsi ad allegare la corrispondenza tra fideiussione concretamente sottoscritta e il preteso schema ABI, ma è indispensabile per l’attore fornire prova: (i) dell’esistenza di un illecito anticoncorrenziale; (ii) della corrispondenza tra la fideiussione sottoscritta e quella risultante da tale illecito anticoncorrenziale; (iii) della limitazione alla libera volontà del fideiussore.

Sul tema il Tribunale afferma che anche quando la singola fideiussione sottoposta all’accertamento giudiziale sia aderente allo schema oggetto del Provvedimento di Banca d’Italia, non vi è assoluta certezza che nello stesso periodo in cui è stata prestata la garanzia fideiussoria vi fossero altre banche che offrivano condizioni più favorevoli, né che il fideiussore sia stato costretto alla sottoscrizione della fideiussione.

Per quanto attiene, diversamente, alla prova dell’esistenza di un illecito anticoncorrenziale, la sentenza in commento afferma che il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia non ha le caratteristiche per poter essere considerato prova privilegiata dell’esistenza di una intesa anticoncorrenziale.

Invero, nell’affermare la qualità di prova privilegiata dei provvedimenti emessi (ora) dall’AGCM, la Cassazione (sentenza n. 13846/2019) si è pronunciata relativamente ad un provvedimento sanzionatorio giunto all’esito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio tra l’Autorità Garante, il soggetto passibile di sanzione ed ulteriori operatori del mercato. Tale contraddittorio non ha certo preceduto il Provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, essendo stato assunto dall’Autorità all’esito, unicamente, di un confronto con la sola ABI, senza la presenza di ulteriori operatori del mercato.

Il Tribunale di Roma tende ad affermare che il Provvedimento di Banca d’Italia, da solo osservato, non è elemento sufficiente ad uopo di provare l’esistenza di un intesa anticoncorrenziale, tanto più se si considera che Banca d’Italia non ha mai neanche affermato l’esistenza di tale intesa anticoncorrenziale, bensì la mera esistenza di effetti anticoncorrenziali, con l’effetto che è onere dell’attore (ossia del fideiussore) allegare validi elementi a supporto della propria domanda.

Allegato:

Tribunale Roma sentenza n.16003 2020

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