Il Senato ha approvato, in quinta lettura, il Ddl 859-1357-1378-1484-1553-D, che ha introdotto il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Il testo definitivo, che modifica l'art. 589 c.p., per l'omicidio prevede:
1) Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
2) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni; la medesima pena si applica ai conducenti che svolgono professionalmente l'attività di trasporto di cose e persone i quali, in stato di ebbrezza alcolica meno grave - tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, ex art.186, comma 2, lettera b) - cagionino la morte di una persona.
3) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica meno grave (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ex art. 186 comma 2 lett.b) cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
4) La pena da cinque a dieci anni si applica inoltre al conducente che cagioni la morte di una persona a seguito della commissione di una delle seguenti violazioni:
superamento dei limiti di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h)
attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, o circolazione in contromano;
manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale o di una linea continua;
N.B.: Le suddette pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata; mentre la pena è diminuita fino alla metà se l'evento è la conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
5) se il conducente cagiona la morte di più persone è prevista un'aggravante, ma la pena non può superare i diciotto anni;
6) se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi, e non può essere inferiore a cinque anni.
Il Ddl ha sostituito anche l'art. 590 bis c.p. introducendo il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, per il quale, nelle ipotesi sopra evidenziate, sono previste pene in misura diversa.
Alleghiamo il testo integrale del DDL.