Per il Tribunale di Milano è sufficiente la procura per divorziare in Comune

Per il Tribunale di Milano è sufficiente la procura per divorziare in Comune

Il Tribunale di Milano con decreto del 19/01/2016 ha sancito la possibilità per i coniugi di divorziare in Comune “per procura”, senza dover presentarsi personalmente davanti all'Ufficiale di Stato civile.

Giovedi 3 Marzo 2016

La vicenda: Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 dicembre 2011, pronunciava la separazione personale di due coniugi nella contumacia del marito; la sentenza passava in giudicato e, decorso il periodo previsto dalla legge, i coniugi, che in costanza di matrimonio non avevano avuto figli, richiedevano all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di prendere atto della loro volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132 del 2014, convertito in l. 162/2014.

Il marito, residente all'estero, agiva in persona del procuratore speciale, designato giusta procura consolare, ma l’Ufficiale dello Stato civile adito rifiutava di dare corso alla richiesta dei coniugi, poiché il marito non era personalmente presente alla lettura dell’atto consensuale, ai sensi dell’art. 12, comma III, l. 10 novembre 2014 n. 162.

I coniugi quindi impugnavano il provvedimento dell’ufficiale dello Stato Civile avanti al Tribunale ex artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000, che è il rimedio esperibile avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di cui all’art. 12 d.l. 132 del 2014.

Il Tribunale adito, al quesito se sia ammessa la procura speciale per perfezionare validamente, davanti all’ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione o divorzio, evidenzia che:

a) il d.l. 132 del 2014, convertito in legge con il provvedimento normativo n. 162 del 2014, ha, come noto, previsto, all’art. 12 la possibilità di perfezionare accordi di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta, innanzi all’ufficiale dello stato civile.

b) dalla relazione illustrativa all’originario progetto di legge, risulta che trattasi di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall'ordinamento per alcuni casi delimitati, nel rispetto dei quali “potranno comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, senza difensore”; peraltro la relazione in esame non prevede che la comparizione dei coniugi debba essere necessariamente “personale”, mentre l’art. 12 del d.l. 132 del 2014, al comma II, prevede che l’Ufficiale dello Stato Civile riceva la dichiarazione di volontà “da ciascuna delle parti personalmente.

c) i dati normativi a disposizione, al fine di offrire una soluzione giuridica alla quaestio juris, sono scarni (peraltro l'art. 4 l. 898 del 1970 ammette espressamente la rappresentanza) e il dato letterale non è dirimente: infatti, l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” compare anche nella procedura giurisdizionale ex art. 4 comma IV, l. 898 del 1970, ma ciò non preclude, come già rilevato, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale.

d) quindi, per il Tribunale, bisogna guardare alla ratio della recente legislazione: infatti lo spirito della normativa è certamente quello di garantire procedure alternative al servizio pubblico di Giustizia, istituendo delle misure semplificate; queste procedure “altre” devono fornire agli utenti del servizio le stesse possibilità di agire che verrebbero loro riconosciute mediante il modulo giurisdizionalizzato, altrimenti gli utenti non avrebbero alcun incentivo a ricorrere alle procedure alternative e pertanto verrebbe svilita la stessa finalità della norma.

Alla luce di tali considerazioni, per il Tribunale di Milano i coniugi - così come possono munirsi di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale anche dinanzi all’ufficiale di Stato Civile e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell’autorità amministrativa.

Testo della sentenza


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