Nel corso della seduta del 25/02/2016 il Senato ha approvato il maxiemendamento che ha di fatto sostituito il ddl n. 2081 (c.d. ddl Cirinnà), recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”.
Mercoledi 2 Marzo 2016 |
Il disegno di legge quindi distingue tra unioni civili (tra persone dello stesso sesso) e convivenze di fatto, dedicando a ciascuna di esse una diversa e articolata normativa.
E' opportuno quindi procedere separatamente all'esame delle disposizioni, iniziando da quelle in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
1) Per la presente legge due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni; gli atti di unione civile sono poi registrati a cura dell'ufficiale nell'archivio dello stato civile; sono però previsti delle cause impeditive:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'art. 87 primo comma c.c.; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 c.c;
d) la condanna definitiva dì un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;
2) L'unione civile è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni; inoltre, sempre con dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile, le parti possono decidere di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, così come una parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.-
3) Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
4) Nell'ambito dell'unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri;
- obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e alla coabitazione,
- le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo;
- In caso di morte del prestatore di lavoro, al partner superstite spettano le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c., cioè il Tfr maturato e l'indennità per mancato preavviso;
- alle unioni civili si applicano: le disposizioni del Titolo XIII del Libro primo del codice civile, in materia di alimenti; le disposizioni previste dal Capo III (casi di indegnità) e Capo X (diritti dei legittimari) del Titolo I; le disposizioni previste dal Titolo II ( successioni legittime), dal Capo II (collazione) e dal Capo V-bis (patto di famiglia) del Titolo IV del Libro secondo del Codice Civile.
5) Casi di scioglimento delle unioni civili:
- in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile.
- se ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n. 1) e n. 2) lettera a), e), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898 ( L. divorzio).
- se le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile: in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
- la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
Si ricorda che il presente provvedimento è ancora in fase di approvazione alla Camera.