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Segue un'anteprima del testo:
Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 14 dicembre 2015, dep. 19 gennaio 2016 (Pres. Servetti, est. Buffone) – PM: parere conforme (Dr. N. Cerrato)
IN FATTO
…, c.f. …, nato a .., in data …, residente in .. (Repubblica popolare Cinese), in .. .., .. .., e .., nata a .., in data .., residente in .. (MI), via … n. .., contraevano matrimonio civile in .. (MI), in data
… 2003 (atto iscritto nei registri comunali di ....). Dall’unione non nascevano figli. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. ../11 del 21 dicembre 2011, resa pubblica in data 22 dicembre 2011, pronunciava la separazione dei coniugi nella contumacia del ... La sentenza passava in giudicato (v. certificato di Cancelleria del 2 maggio 2012). Con istanza del 29 luglio 2015, i coniugi richiedevano all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di .., di prendere atto della loro volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132 del 2014, convertito in l. 162/2014. Il .. agiva in persona del procuratore speciale, designato giusta procura consolare. L’Ufficiale dello Stato civile adito dichiarava di rifiutare di dare corso alla richiesta dei coniugi, poiché il marito non era personalmente presente alla lettura dell’atto consensuale, ai sensi dell’art. 12, comma III, l. 10 novembre 2014 n. 162. Con ricorso depositato in data 4 settembre 2015, .. (in persona del procuratore speciale) e .. impugnavano il provvedimento dell’ufficiale dello Stato Civile. Il Tribunale rilevava il difetto di rappresentanza di .., per essere inidonea la procura in atti del 2 aprile 2015. Entro il termine assegnato, .., in persona del proprio rappresentante designato, depositava nuova procura del 17 novembre 2015, rilasciata per il tramite del Consolato Generale d’Italia di .., intesa a munire l’Avv. .. del potere di impugnare il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile per cui è causa.
IN DIRITTO
[1]. In via preliminare, va rilevato (come già avvenuto con il decreto interlocutorio del 24.9.2015) che il riferimento normativo coltivato dalle parti ricorrenti è erroneo: propongono ricorso ai sensi dell’art. 98 c.c. che, invero, riguarda l’atto di reazione a un determinato rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile quanto a dire quello opposto alla richiesta di pubblicazione del matrimonio. L’art. 12 della legge 162 del 2014 nulla prevede in merito al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile opposto alle dichiarazioni rese dai coniugi per perfezionare un accordo di separazione o divorzio. Ciò nondimeno, la facoltà di rifiutare atti del proprio ufficio è prevista, in via generale, dall’art. 7 del d.P.R. 396/2000 («nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto»). Ricondotto il potere speso nel caso di specie alla norma su indicata, è agevole rinvenirne il regime giuridico impugnatorio, anch’esso generale: per quanto qui interessa, contro il rifiuto «dell’ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione» è dato ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del già citato d.P.R. 396/2000; il Tribunale provvedere in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica. Spettando al Tribunale il potere di qualificazione dell’atto di promozione del processo anche discostandosi dal nomen juris utilizzato dal ricorrente, nel caso di specie, la domanda viene, quindi, riqualificata come ricorso ex artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000, rimedio esperibile avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di cui all’art. 12 d.l. 132 del 2014. ...
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