Sul sito del Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari giuridici e legali, è stato pubblicato il modello da compilare per ottenere l'indennizzo per irragionevole durata del processo ex L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto).
Lunedi 7 Marzo 2016 |
Come è evidenziato sul sito, la legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo
l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
la modalità di riscossione prescelta
Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, potrà essere utilizzato il modello allegato.
N.B.: Dal 1° gennaio 2016 la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto (art.3, comma 1, della legge n. 89/2001, successivamente novellata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208).