Si' al risarcimento del danno patrimoniale ai familiari della casalinga

Si' al risarcimento del danno patrimoniale ai familiari della casalinga

Si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Milano dell'11 febbraio 2016 in tema di risarcibilità del danno patrimoniale (e non patrimoniale) in favore dei familiari della vittima di un sinistro stradale, all'epoca casalinga.

Lunedi 7 Marzo 2016

A seguito di un incidente stradale, decedeva la sig.ra C., investita da sig. C.An. alla guida dell'auto il quale, pur avvedendosi per tempo del pedone fermo e posizionato al centro della carreggiata in attesa di completare l’attraversamento della carreggiata percorsa dall’auto, a causa dello stato di ebbrezza alcoolica nel quale versava, non riusciva ad effettuare manovre di frenatura o di deviazione della propria direzione di marcia tali da evitare l’investimento del pedone, così colpendo la persona della signora A. C. sbalzandola a terra.

Il marito, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, i genitori e la sorella, citano in giudizio innanzi il Tribunale di Milano la compagnia di assicurazioni ed il signor C.An., chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza della morte della propria congiunta.

Accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, il Tribunale di Milano con la sentenza in commento quantifica il risarcimento dei danni in favore degli attori nei seguenti importi:

a) al marito in proprio la somma di € 200.000,00, al suddetto quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori C. ed A. per la perdita del rapporto parentale con la mamma la somma di € 250.000,00 per ciascuno. b) ai genitori della defunta la somma di € 150.000,00 per ciascuno ed alla sorella spetta la somma di € 50.000,00.

Il Tribunale di Milano però va oltre e affronta la questione della risarcibilità del danno patrimoniale subito dai familiari per il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della defunta.

Per il giudice meneghino non vi è alcun dubbio che possa riconoscersi tale pregiudizio con riferimento all’apporto della defunta quale madre e moglie nel compendio familiare, con riferimento alle incombenze di natura prettamente materiale quali la cura e la pulizia della casa che debbono essere svolte con l’impiego di una colf.

Alla stregua di tale criterio, il tribunale osserva che:

  1. Verosimilmente deve ritenersi che tale pregiudizio sia limitato nel tempo, ossia fino al prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi.

  2. Naturalmente tale pregiudizio non deve essere confuso con quello inteso a colmare il vuoto incolmabile lasciato da una madre e da una moglie, già peraltro valutato in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;

  3. Come criterio per la quantificazione del pregiudizio, si deve fare riferimento ai costi che la famiglia deve affrontare per l’assunzione di una colf, per cui il tribunale stima equo liquidare a tale titolo la somma di € 50.000,00.

Testo della sentenza

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