Con l'ordinanza n. 3386 del 22/02/2016 la Corte di Cassazione chiarisce in merito alla necessità o meno dell'attestazione di conformità del difensore sulla copia comunicata, mediante posta elettronica certificata, dalla cancelleria.
Martedi 8 Marzo 2016 |
Nel caso in esame, l'istante proponeva istanza di regolamento di competenza avverso la ordinanza depositata il 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data con cui il Tribunale di R., nell'ambito di un procedimento promosso dalla odierna ricorrente ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c dichiarava, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, la propria incompetenza per territorio.
Parte ricorrente, unitamente all'istanza, depositava, come copia autentica del provvedimento impugnato, quella di cui aveva ricevuto comunicazione - ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, dalla Cancelleria del Tribunale di R. tramite P.E.C.
In calce al provvedimento così prodotto, il difensore della ricorrente apponeva, con modulo adesivo da lui firmato, attestazione secondo cui il provvedimento stesso «è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/14.”
Sul punto la Corte di Cassazione osserva quanto segue:
a) Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015) «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.”
b) La produzione della detta copia, trasmessa in allegato dalla cancelleria deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.
c) L'attestazione di conformità apposta dal difensore del ricorrente sulla predetta copia deve ritenersi irrituale, dal momento che il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, come richiede il secondo e terzo inciso del citato art. 16, comma 9-bis, ma ha apposto l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, sì estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.
d) Ma per la Suprema Corte la suddetta irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.
Il ricorso quindi deve ritenersi procedibile e tempestivo.