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Segue un'anteprima del testo:
Rel. Cons. Dott. R. Frasca
IN FATTO
Il RICORRENTE ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la RESISTENTE e la TERZA CHIAMATA ed avverso la ordinanza riservata depositata il 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data con cui il Tribunale di R., investito del procedimento civile iscritto al R.G. n. xxxx/yyyy, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti della RESISTENTE ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e nel quale la medesima aveva chiamato in garanzia la TERZA CHIAMATA., ha dichiarato, in accoglimento dell'eccezione della convenuta (cui, costituendosi, la terza chiamata aveva aderito), la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di L., giusta una clausola contrattuale derogatoria della competenza contenuta nel regolamento negoziale intercorso tra la qui ricorrente e la RESISTENTE. §2. All'istanza di regolamento ha resistito soltanto la terza chiamata; §3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue: §1. In via preliminare il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di R. — tramite posta elettronica certificata. Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto) «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del ...
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