No alla prescrizione presuntiva se il debitore contesta il quantum

No alla prescrizione presuntiva se il debitore contesta il quantum

Nel caso in cui il debitore contesti il quantum della pretesa creditoria azionata contro di lui viene meno l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito, in quanto quest’ultima è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che configura, anche indirettamente, il riconoscimento della mancata estinzione dell’obbligazione dedotta dal creditore.

Venerdi 22 Dicembre 2017

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30058/2017, pubblicata il 14 dicembre scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto in merito all’istituto della prescrizione presuntiva.

IL CASO: un avvocato conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace una sua cliente al fine di vedersi riconoscere il diritto al pagamento dei propri compensi professionali per l’attività svolta in favore della suddetta cliente. La sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda del legale, veniva confermata dal Tribunale in sede di appello.

Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, la cliente del legale eccepiva l’avvenuto pagamento del compenso e la prescrizione del credito ai sensi dell’art. 2956 codice civile. L’eccezione veniva rigettata in quanto vi era stata l’interruzione della prescrizione attraverso la notifica dell’atto di messa in mora e la domanda del legale veniva accolta in quanto non vi era stata contestazione in merito al titolo, mentre il Tribunale ha ritenuto non provata la ricezione dell’atto di messa di mora ed ha rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva (proposta per la prima volta in appello e quindi inammissibile), in quanto incompatibile con la contestazione dell’entità del credito azionato.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva ricorso per Cassazione la cliente del legale la quale nel criticare la decisione impugnata, deduceva la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. Civ. Inoltre, la ricorrente sosteneva che il Tribunale, dopo avere considerato come una questione nuova la contestazione deII’appellante sul quantum del credito, non poteva nel contempo reputarla incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la suddetta ordinanza, ha:

  1. ribadito che la contestazione del presunto debitore del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e di conseguenza va rigettata, ai sensi dell’art. 2959 c.c. l’eccezione di prescrizione presuntiva opposta dal debitore (ex plurimis, Cass. 16/02/ 1988 n. 1633; id., 27/11/1999, n. 13291; id. 07/04/2005, n. 7277; id.15/12/2009, n. 26219; id. 21/06/2010, n. 14927; id.15/05/2015, n. 7527);

  2. precisato che la prescrizione ordinaria si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo mentre la prescrizione presuntiva si fonda sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.

  3. di conseguenza l’art. 2959 cod. civ. stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione.

    Pertanto, sulla scorta delle suddette osservazioni, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’impugnazione ed ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017

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