Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017

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Venerdi 22 Dicembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 118-2014 proposto da:

C.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE FRANCESCO CAPUANO;

- ricorrente e controricorrente all'incidentale - contro

CA.LO., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato ANGELA MENSITIERE, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE LEONASI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 205/2013 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza depositata il 7 maggio 2013, ha rigettato l'appello proposto da C.E. avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 124 del 2012, e, per l'effetto, ha confermato la condanna della sig.ra C. a pagare Euro 4.207,50 in favore dell'avv. Ca.Lo., a titolo di compensi professionali per l'attività svolta nella procedura intrapresa nei confronti dell'ASL di Lagonegro.

1.1. Nel giudizio di primo grado C.E. si era difesa eccependo l'avvenuto pagamento del compenso e la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c..

Il Giudice di pace aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto il decorso del termine era stato interrotto dall'atto di messa in mora inviato dalla creditrice, e aveva accolto la pretesa sulla base della non contestazione del titolo.

2. Il Tribunale ha ritenuto, diversamente dal Giudice di pace, che non era provata l'avvenuta ricezione dell'atto di messa in mora, interruttivo della prescrizione, e tuttavia ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile con la contestazione dell'entità del credito azionato, peraltro inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello. Lo stesso Tribunale ha confermato l'accoglimento della domanda di pagamento, rilevando che correttamente il Giudice di pace aveva ritenuto provato il credito ai sensi dell'art. 115 c.p.c., stante la mancata contestazione da parte della convenuta, con conseguente esonero dell'attrice dall'onere probatorio sul punto. ...

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