Violazioni al C.d.s. e opposizione al verbale di accertamento: modalità e termini dell'appello.

A cura della Redazione.
Violazioni al C.d.s. e opposizione al verbale di accertamento: modalità e termini dell'appello.

Il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 3653/2016 chiarisce le modalità di proposizione dell'appello nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazioni al codice della strada.

Giovedi 16 Febbraio 2017

In primo grado il Giudice di Pace accoglieva parzialmente il ricorso proposto avverso alcuni verbali di accertamento nei quali si contestava la violazione dell'art. 146 3° comma C.d.S.; veniva proposto appello avanti al Tribunale con atto di citazione per la parziale riforma della sentenza di primo grado

Parte convenuta eccepiva quindi l’irritualità delle modalità di proposizione dell’impugnazione, con ogni conseguenza di legge anche in ordine all’ammissibilità dell’appello, che peraltro era stato notificato oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 325 c.p.c.

Il Tribunale, nel confermare la tempestività e la ammissibilità dell'appello ribadisce il principio per cui il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, è soggetto al rito del lavoro;

- di conseguenza l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è tempestivo solo quando sia depositato in cancelleria entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o in caso di mancata notifica, nel termine lungo, senza che incida a tal fine che l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo rilievo solo la data di deposito di quest’ultima;

- nel caso di specie, la sentenza è stata depositata il 16 aprile 2015 e l'appello è stato iscritto a ruolo in data 16 novembre 2015 (sei mesi + la sospensione feriale); irrilevante che la notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 14 novembre 2915, si sia perfezionata per compiuta giacenza il 27 novembre 2015.

Allegato:

Tribunale di Brescia sentenza n.3653/2016

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