Violazione di domicilio in area condominiale: i soggetti legittimati a presentare la querela

A cura della Redazione.
Violazione di domicilio in area condominiale: i soggetti legittimati a presentare la querela

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30472/2025 riconosce il diritto soggettivo di ogni singolo condomino, quantomeno in via concorrente o surrogatoria rispetto all’iniziativa dell’amministratore, a proporre querela a protezione dell’intera comproprietà, anche a prescindere dalla volontà degli altri condomini.

Venerdi 12 Settembre 2025

Il caso: Tizio ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato l’affermazione di reità del medesimo in ordine al delitto di cui agli artt. 110,614 cod. pen., commesso il 19 settembre 2020: Tizio si era introdotto abusivamente nell'autorimessa all'interno di un condominio cittadino.

Il ricorrente, in particolare, lamenta i vizi sub art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta ricorrenza della condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 610 cod. pen. (rectius,614 cod. pen.): il singolo condomino non sarebbe legittimato alla presentazione della querela a tutela delle parti comuni dell’edificio, essa spettando alla totalità dei condomini oppure, in loro rappresentanza, all’amministratore di condominio.

Per la Cassazione la doglianza non è fondata per i seguenti rilievi:

a) sul punto sono intervenute le sez. U civili n.10934 del 18/04/2019, Rv. 653787, che hanno ribadito il potere individuale del singolo condomino di agire in giudizio, concorrente con quello dell’amministratore dell’ente, di regola privo di personalità giuridica, a salvaguardia della propria partecipazione “pro quota”;

b) per un verso, è stato precisato che la coeva attribuzione al privato condòmino e all’amministratore del condomìnio del potere di agire a tutela del patrimonio comune riconosce la natura sostanzialmente complementare delle rispettive prerogative, l’una estrinsecazione del diritto reale di proprietà e l’altra emanazione dei compiti di gestione e di organizzazione devoluti per effetto del mandato; per altro verso, è stato rafforzato il principio secondo il quale è la qualità del diritto, per così dire “naturale”, fatto valere in sede giurisdizionale la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella sua difesa in contenzioso;

c) pertanto da un lato si afferma che l’amministratore, accanto alle facoltà che attengono alla gestione dei beni comuni, è titolare dei poteri-doveri, previsti dall’art. 1130 comma 1 n. 4 cod. civ., di compimento degli atti di conservazione delle parti comuni dell’edificio condominiale, di cui rappresenta espressione il potere di promuovere querela anche indipendentemente da uno specifico investimento da parte dell’ assemblea dei condomini, poiché tali poteri-doveri non possono essere circoscritti alle iniziative di natura cautelare ed assolutamente indifferibile, ma debbono ritenersi estesi a tutte le attività finalizzate a garantire l’esistenza, la pienezza e l’integrità dei diritti dei condòmini sulle parti comuni;

d) dall'altro lato, si riafferma il principio secondo il quale il diritto soggettivo di promuovere querela spetti parimenti, e comunque, alla persona offesa in senso stretto – art. 120 cod. pen. - che si identifica nel soggetto passivo del reato, il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice: in tal senso, il singolo condòmino, che gode del diritto reale di comproprietà tipico dell’istituto della comunione sulle parti comuni (art. 1100 e segg. cod. civ.), tra le quali sono annoverabili le autorimesse destinate ai singoli posti auto in quanto pertinenze, destinate in modo durevole a servizio di un’altra cosa (art. 817 cod. civ.), è, in relazione ad esse, persona offesa dal reato lesivo dell’interesse penalmente protetto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 614 cod. pen., perché il diritto all’inviolabilità del domicilio personale, di rango costituzionale (artt.2,14 Cost.), e sovranazionale (art. 8 della CEDU), rappresenta una delle forme di estrinsecazione dell’insindacabile diritto alla tutela della dignità e della sfera privata, nell’accezione strettamente connessa alla più ampia “libertà domestica” e alla nozione di privata dimora, di cui si è da sempre occupata la giurisprudenza di legittimità.

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