Tributario: impugnazione degli atti del concessionario e competenza territoriale.

Tributario: impugnazione degli atti del concessionario e competenza territoriale.

Con sentenza depositata in data 13/02/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, dichiarava la propria l’incompetenza territoriale in relazione all’impugnazione di comunicazione preventiva di ipoteca unitamente alla supposta cartella di pagamento.

Mercoledi 9 Maggio 2018

IL CASO: Un contribuente impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca (su beni immobili insistenti nella provincia di Trapani), unitamente alla cartella di pagamento presupposta, emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A., della provincia di Trapani, su un credito vantato da “ Ente Banca del Mezzogiorno–MedioCredito Centrale- S.p.A., con sede in Alcamo (TP), per un importo complessivamente di euro 98.889,00, quale Ente Impositore.

Con il motivo proposto dal ricorrente si eccepiva la nullità della notifica dell’impugnata comunicazione preventiva di ipoteca e la mancata notifica di tutti gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di ipoteca e quindi anche della cartella di pagamento.

L’Ente Riscossore - Riscossione Sicilia S.p.A., per la provincia di Palermo, si difendeva eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale adita, in quanto la cartella di pagamento era stata emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A., sede di Trapani, mentre nel merito rilevava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, prodromica all’emissione della comunicazione preventiva di ipoteca, regolarmente notificata a mezzo pec., all’indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

Sul difetto di competenza territoriale del Giudice Tributario adito, l’Ente Riscossore citava la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, con la quale veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 c. I° del D.lgs n. 546/1992 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n.446/1997 è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché nella cui circoscrizione ha sede l’Ente Impositore.

Pertanto alla luce della decisione della Consulta i ricorsi contro gli atti impositivi emessi dal Concessionario per la Riscossione, se quest’ultimo ha sede diversa dalla sede dell’Ente Impositore, le opposizioni alla cartelle di pagamento ed agli atti successivi si dovranno proporre innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale del luogo in cui ha sede l’Ente Impositore.

La ratio della decisione, deroga al principio del Foro del convenuto, favorendo il Foro del contribuente anche per evitare che l’esercizio del proprio diritto di difesa sia ulteriormente pregiudicato da costi aggiuntivi dovuti allo spostamento territoriale.

Nella fattispecie esaminata sia la cartella di pagamento che la comunicazione del preavviso di ipoteca venivano emesse dalla Riscossione Sicilia S.p.A., per la provincia di Trapani, su crediti vantati dall’Ente Impositore con sede in Alcamo, in provincia di Trapani.

E pur non volendo derogare alla regola del Foro del convenuto, si giungerebbe alla medesima considerazione della competenza del Giudice Tributario della Provincia di Trapani, perché anche l’ Ente Impositore, aveva sede ad Alcamo, quindi in provincia di Trapani.

LA DECISIONE: Il Giudice Tributario investito dalla questio dichiarava la propria incompetenza territoriale, fissando un termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.

La norma di riferimento su cui si basava la decisione del Giudice Tributario è l’art. 4 del dec.legs n. 546/1992, modificato dall’art. 9 c.1, lettera b) del dec.legs n. 156/2015, già in vigore dal 1 gennaio 2016, il quale statuisce “ le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 443, che hanno sede nella loro circoscrizione…(omissis)…”.

Nel caso in esame, l’ atto illegittimo ( comunicazione preventiva di ipoteca e cartella di pagamento) presumibilmente notificato a parte ricorrente dalla Riscossione Sicilia S.p.a., di Trapani, veniva invece impugnato innanzi la Commissione Provinciale Tributaria di Palermo, ed il ricorso notificato alla Riscossione Sicilia S.p.A., per la provincia di Palermo veniva successivamente depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

Il Giudice Tributario quindi rilevava la Sua incompetenza territoriale ed ordinava la riassunzione della causa innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Trapani.

Avv. Isabella Di Blasi.

Allegato:

CTP Palermo sentenza del 13/02/2018

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