La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10545 del 3 maggio 2018 si pronuncia in merito alla necessità o meno, per il danneggiato in un incidente causato da veicolo rimasto non identificato, di indicare fin dalla denucia ai C.C. i nominativi di eventuali testimoni.
Il caso: F.M. conveniva avanti al Tribunale le Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S per sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni patite in conseguenza di sinistro stradale di cui era responsabile il conducente di veicolo rimasto non identificato.
Il Tribunale rigettava la domanda; tale decisone veniva poi confermata dalla Corte di Appello , che, nella motivazione rilevava che “parte attrice non aveva mantenuto una condotta improntata a diligenza ai fini dell'identificazione del veicolo responsabile del sinistro, non avendo affatto indicato ai Carabinieri, né poi al P.M., le generalità delle persone presenti all'accaduto, che poi invece citava come testimoni (e in quanto tali venivano escussi) nel giudizio civile”.
F.M. ricorre quindi in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma primo, della legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto necessaria la tempestiva indicazione di testimoni già in sede di denuncia dcl sinistro ai fini della proposizione stessa della domanda di danni, senza valutare le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di giudizio in ordine alla sussistenza di circostanze relative alla dimostrazione della causazione del sinistro da parte veicolo rimasto non identificato.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata e merita accoglimento: sul punto infatti la Corte ribadisce il seguente principio di diritto:
- “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”;
- la Corte territoriale, pertanto, discostandosi dal suddetto principio, ha erroneamente pretermesso ogni valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della sussistenza, o meno, della prova sulla mancata identificazione del veicolo responsabile del sinistro.
Esito del ricorso: Accoglimento con rinvio