Il Tribunale può imporre ad un genitore di intraprendere un percorso psicoterapeutico nell'ambito di un procedimento per l'affidamento del figlio minore?
A tale quesito ha dato risposta negativa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18222 del 5 luglio 2019.
Il caso: la Corte d'Appello di Perugia confermava il provvedimento del Tribunale di Terni con cui e' stato prescritto alla sig.ra T. - in causa con il marito per l'affidamento della minore - di intraprendere con la massima urgenza un percorso psicoterapico al fine di superare le criticita' riscontrate nell'esercizio del ruolo genitoriale.
La Corte d'appello sottolineava nel decreto che:
- dovendosi contemperare due diritti entrambi di rango costituzionale, l'uno del genitore di autodeterminazione e di scelta circa la propria salute, e, l'altro del minore ad un percorso di sana crescita, la predetta prescrizione del Tribunale, in quanto disposta nell'esclusivo interesse del minore, essendo funzionale al superamento delle criticita' emerse nel rapporto madre-figlia, doveva essere interpretata quale invito giudiziale rivolto alla odierna ricorrente, essendo comunque rimesso alla libera autodeterminazione di quest'ultima accoglierlo o disattenderlo;
- in ogni caso il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita.
La madre del minore ricorre quindi in Cassazione lamentando che il decreto impugnato, nel declassare la prescrizione del Tribunale a "invito giudiziale" non ne ha eliminato l'illegittimita' di fondo, venendo a condizionare la volonta' del genitore in ordine al sottoporsi a trattamenti che la Carta Costituzionale vuole incoercibili, incidendo cosi' sulla liberta' di autodeterminazione della ricorrente.
Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto la Corte osserva che:
in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialita', comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui e' in contrasto con l'articolo 13 Cost. e articolo 32 Cost., comma 2;
se e' pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticita' del suo rapporto madre - figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, e' indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla liberta' di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 Cost..
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza 5 luglio 2019 n. 18222