La sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno) si applica anche alle opposizioni al fermo amministrativo e all’iscrizione ipotecaria.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16560/2019, pubblicata il 20 giugno scorso.
Giovedi 11 Luglio 2019 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai Supremi Giudici trae origine dalla sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso promosso da un contribuente avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria e il provvedimento di fermo amministrativo emesso nei suoi confronti per il presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Il ricorrente, con l’opposizione deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici, l'illegittimità delle cartelle per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di motivazione dell'iscrizione ipotecaria ed, infine, l'omesso rispetto dei termini per l'iscrizione dei ruoli.
Il gravame promosso dall’Agente della Riscossione avverso la sentenza di primo grado veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per tardività.
Secondo il giudice di secondo grado, al caso di specie non era applicabile il periodo di sospensione feriale trattandosi di controversia rientrante nel novero delle cause di opposizione agli atti esecutivi.
Pertanto, l’Agente della Riscossione, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, in combinato disposto con l'art. 327 c.p.c.,per avere i giudici territoriali computato il termine per la proposizione del gravame escludendo l'applicazione del periodo di sospensione feriale.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, gli Ermellini dopo aver evidenziato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.pr. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria e di conseguenza può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, ha ritenuto il motivo del ricorso fondato, osservando che:
essendo l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, una procedura alternativa all'esecuzione forzata, la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
la sospensione feriale dei termini in materia civile non si applica solo nelle ipotesi previste dall’art.3 della legge n. 742/1969 e in quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare;
tra le eccezioni di cui al citato art.3 vi sono le cause o i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario nel quale sono espressamente contemplate le opposizioni all'esecuzione;
i termini nel periodo feriale non vengono sospesi per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione), per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione.