Con la sentenza n. 18068 del 5 luglio 2019 la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in materia di mediazione e in particolare a quali condizioni la parte può farsi sostituire nel procedimento di mediazione.
Mercoledi 10 Luglio 2019 |
Il caso: la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado che, all'esito della fase di merito di procedimento per convalida di sfratto, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società ricorrente G. nei confronti della C. S.r.l., dichiarava risolto per inadempimento di quest'ultima il contratto di locazione intercorso tra le parti, condannando l'intimata al rilascio dell'immobile.
La Corte d'appello preliminarmente disattendeva l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, reiterata dall'appellante sul rilievo che in quella sede non era comparsa parte attrice personalmente, ma solo il suo difensore.
La società C. srl ricorre in Cassazione denunciando, per quel che qui interessa, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme in materia di mediazione obbligatoria.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, coglie l'occasione per ribadire alcuni principi in materia di mediazione:
a) nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
b) nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
c) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre;
d) l'espressa previsione (contenuta nell'art. 8) della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato;
e) in mancanza di espressa diversa previsione e trattandosi di attività di natura non strettamente personale, la partecipazione al procedimento di mediazione può bensì essere delegata ad altri e, quindi, anche — ma non solo — al difensore: tuttavia, perché una tale delega possa considerarsi valida, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
f) pertanto, se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Nel caso in esame, al primo incontro davanti al mediatore si era presentato il solo difensore della parte interessata: essendo pertanto pacifica:
la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione
che il difensore per essa presente fosse munito di sola procura alle liti, con la conseguenza che lo stesso non poteva nemmeno considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione;
la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione (concluso senza accordo) deve considerarsi non avverata:
Esito: la Corte dichiara nel merito improcedibile la domanda.
Cassazione civile sentenza n.18068/2019