Cliente trattiene le somme liquidate dalla assicurazione per le spese legali: conseguenze.

Cliente trattiene le somme liquidate dalla assicurazione per le spese legali: conseguenze.

La II° Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27829/2019 si pronuncia sulla configurabilità o meno del reato di appropriazione indebita da parte del cliente di un avvocato che si impossessi della somma liquidata da una assicurazione per le spese legali.

Mercoledi 10 Luglio 2019

Il caso: La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale M.G. (unitamente a G.M. era stato dichiarato colpevole del reato di concorso in appropriazione indebita ai danni dell'avv. C.F., suo legale di fiducia, impossessandosi di una somma di denaro liquidata dalla assicurazione e riconducibile alle spese legali del predetto avvocato.

Il difensore dell'imputato ricorre in cassazione, che, nel ritenere fondata l'impugnazione, osserva quanto segue:

  1. i requisiti giuridici perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 646 c.p., sono i seguenti: a) l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione ad un terzo in virtù di un titolo giuridico; b) il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; c) la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplicita al proprietario del bene la propria volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso; d) l'ingiusto profitto;

  2. il rapporto che lega il cliente al proprio difensore ha alla base un mandato professionale a seguito del quale il professionista ha il diritto di pretendere il pagamento della prestazione: le modalità con le quali il professionista può farsi pagare sono due: 1) direttamente dal cliente ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza; 2) direttamente dalla parte soccombente;

  3. nel caso in esame, è pacifico che la somma in questione venne liquidata a favore non dell'avvocato ma direttamente a favore del cliente G.M. in quanto parte vincitrice a titolo di spese; pertanto, quella somma era di sua esclusiva proprietà ed alla stessa il G.M. era libero di dare la destinazione che più gli aggradava pur essendo tenuto al pagamento della parcella dell'avvocato;

  4. quest'ultima, quindi, non può su di essa accampare alcun diritto, potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l'opera professionale svolta, direttamente nei confronti del proprio cliente;

  5. la questione in esame ha quindi solo una rilevanza civilistica e non consente di ravvisare nei fatti il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Pertanto: «Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria”

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.27829/2019

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