La II° Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27829/2019 si pronuncia sulla configurabilità o meno del reato di appropriazione indebita da parte del cliente di un avvocato che si impossessi della somma liquidata da una assicurazione per le spese legali.
Mercoledi 10 Luglio 2019 |
Il caso: La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale M.G. (unitamente a G.M. era stato dichiarato colpevole del reato di concorso in appropriazione indebita ai danni dell'avv. C.F., suo legale di fiducia, impossessandosi di una somma di denaro liquidata dalla assicurazione e riconducibile alle spese legali del predetto avvocato.
Il difensore dell'imputato ricorre in cassazione, che, nel ritenere fondata l'impugnazione, osserva quanto segue:
i requisiti giuridici perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 646 c.p., sono i seguenti: a) l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione ad un terzo in virtù di un titolo giuridico; b) il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; c) la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplicita al proprietario del bene la propria volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso; d) l'ingiusto profitto;
il rapporto che lega il cliente al proprio difensore ha alla base un mandato professionale a seguito del quale il professionista ha il diritto di pretendere il pagamento della prestazione: le modalità con le quali il professionista può farsi pagare sono due: 1) direttamente dal cliente ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza; 2) direttamente dalla parte soccombente;
nel caso in esame, è pacifico che la somma in questione venne liquidata a favore non dell'avvocato ma direttamente a favore del cliente G.M. in quanto parte vincitrice a titolo di spese; pertanto, quella somma era di sua esclusiva proprietà ed alla stessa il G.M. era libero di dare la destinazione che più gli aggradava pur essendo tenuto al pagamento della parcella dell'avvocato;
quest'ultima, quindi, non può su di essa accampare alcun diritto, potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l'opera professionale svolta, direttamente nei confronti del proprio cliente;
la questione in esame ha quindi solo una rilevanza civilistica e non consente di ravvisare nei fatti il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
Pertanto: «Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria”
Cassazione penale sentenza n.27829/2019