Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 5 luglio 2019  n. 18222

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Mercoledi 10 Luglio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8410/2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), Pubblico Ministero;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, del 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 15.1.2018 la Corte d'Appello di Perugia ha confermato il provvedimento del Tribunale di Terni del 26.7.2017 con cui e' stato prescritto alla sig.ra (OMISSIS) - in causa con il marito (OMISSIS) per l'affidamento della minore (OMISSIS) - di intraprendere con la massima urgenza un percorso psicoterapico al fine di superare le criticita' riscontrate nell'esercizio del ruolo genitoriale.

La Corte d'Appello ha evidenziato che, dovendosi contemperare due diritti entrambi di rango costituzionale, l'uno del genitore di autodeterminazione e di scelta circa la propria salute, e, l'altro del minore ad un percorso di sana crescita, la predetta prescrizione del Tribunale di Terni, in quanto disposta nell'esclusivo interesse del minore, essendo funzionale al superamento delle criticita' emerse nel rapporto madre-figlia, deve essere interpretata quale invito giudiziale rivolto alla odierna ricorrente, essendo comunque rimesso alla libera autodeterminazione di quest'ultima accoglierlo o disattenderlo.

Infine, la Corte d'Appello ha altresi' confermato il provvedimento del giudice di primo grado nella parte in cui e' stato disposto sia che i Servizi Sociali assicurassero alla minore l'assistenza domiciliare presso l'abitazione materna (prevedendo anche incontri tra il minore e l'operatore senza la presenza della madre), sia la presa in carico di (OMISSIS) da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, al fine di attivare un percorso psicologico in favore della stessa, garantirle uno spazio di ascolto e verificare la possibilita' di riavvicinamento con il padre. ...

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