Trasferimento del minore ad altra scuola: conseguenze sull'affidamento

Avv. Gianluca Cesarini.
Trasferimento del minore ad altra scuola: conseguenze sull'affidamento

La scelta dell'istituto scolastico, anche quando implica spostamento di comune, resta tendenzialmente estranea alla nozione di «sostanziale modifica» dell'affidamento o della collocazione. Ne discende che il genitore che intenda contestare tali decisioni nel corso del giudizio non dispone del reclamo ex art. 473-bis.24, ma deve far valere le proprie doglianze nel merito del procedimento principale.

Lunedi 15 Giugno 2026

Il caso

La vicenda trae origine da un procedimento di modifica delle condizioni di affidamento di un minore nato da genitori non coniugati. Il Tribunale di Potenza, con provvedimento interinale dell'11 settembre 2024, aveva confermato l'affido condiviso con collocazione paritaria alternata.

Successivamente, con ordinanza del 18 maggio 2025 emessa non all'esito della prima udienza ma in corso di causa, il Tribunale autorizzava l'iscrizione del minore alla scuola elementare nel comune di residenza della madre per l'anno scolastico 2025-2026, modificando così l'istituto scolastico precedentemente frequentato.Il padre proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., ma la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile, ritenendo che il provvedimento scolastico non integrasse una «sostanziale modifica» dell'affidamento o della collocazione del minore. Il padre ricorreva quindi per cassazione lamentando violazione di legge.

Il quadro normativo: la biforcazione introdotta dalla riforma

Il D.Lgs. 149/2022 — in attuazione della delega conferita con l. 206/2021 — ha integralmente riformato il processo di famiglia, introducendo nel codice di rito il Titolo IV-bis (artt. 473-bis ss.). All'interno di questo impianto, l'art. 473-bis.24 c.p.c. disciplina la reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti secondo una doppia griglia:

  • Provvedimenti adottati alla prima udienza ai sensi del 1° comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: sono sempre reclamabili dinanzi alla Corte d'appello, a prescindere dal loro contenuto.
  • Provvedimenti emessi in corso di causa: sono reclamabili solo se ricade in una delle tre fattispecie tipizzate dalla norma: sospensione o sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale; sostanziale modifica dell'affidamento o della collocazione; affidamento del minore a soggetti terzi rispetto ai genitori.

La scelta del legislatore è dunque deliberatamente restrittiva per i provvedimenti interinali emessi dopo la prima udienza: il filtro della «sostanzialità» opera come condizione di ammissibilità del reclamo, non come semplice parametro di merito.

La soluzione della Corte: il cambio di scuola non è "modifica sostanziale"

La Cassazione conferma l'inammissibilità del reclamo e fissa un principio di diritto di significativa portata applicativa: l'autorizzazione all'iscrizione scolastica in un comune diverso — ancorché ciò comporti un maggiore disagio logistico per il genitore non collocatario — non integra una sostanziale modifica della collocazione del minore ex art. 473-bis.24, n. 2, c.p.c.

Il ragionamento poggia su due argomenti convergenti. In primo luogo, il minore risultava già parzialmente collocato nel comune sede della nuova scuola: il provvedimento non altera, dunque, il centro di vita del minore in modo strutturale. In secondo luogo — e questo appare il passaggio più rilevante sul piano interpretativo — la Corte distingue nettamente tra le decisioni di gestione ordinaria dell'esercizio della responsabilità genitoriale (di cui all'art. 337-ter c.c.) e le modifiche strutturali del regime di affidamento: solo le seconde giustificano l'accesso al mezzo di impugnazione previsto dall'art. 473-bis.24.Il disagio logistico del padre — costretto a percorrere una maggiore distanza per le visite — rappresenta una conseguenza pratica della decisione scolastica, non il sintomo di un'incisione irreversibile sui diritti fondamentali del genitore o sullo status di collocazione del figlio.

Rilievi critici e valore del precedente

L'ordinanza si inserisce in un filone ermeneutico in rapido consolidamento sulla disciplina del nuovo processo di famiglia. La Corte richiama espressamente Cass. n. 1486/2025 (sull'ambito applicativo dell'art. 473-bis.24 e la distinzione tra provvedimenti di prima udienza e in corso di causa), Cass. n. 4979/2026 (sull'interpretazione costituzionalmente orientata della reclamabilità per i provvedimenti tanto di accoglimento quanto di rigetto) e Cass. n. 32211/2025 (sulla natura del reclamo come riesame pieno del fatto, non limitato ai vizi macroscopici).

Il valore pratico del principio affermato è immediato: la scelta dell'istituto scolastico, anche quando implica spostamento di comune, resta tendenzialmente estranea alla nozione di «sostanziale modifica» dell'affidamento o della collocazione. Ne discende che il genitore che intenda contestare tali decisioni nel corso del giudizio non dispone del reclamo ex art. 473-bis.24, ma deve far valere le proprie doglianze nel merito del procedimento principale. Rimane aperta — e la Corte non la risolve espressamente — la questione dei casi limite: un trasferimento scolastico che comporti lo spostamento verso una diversa città, con conseguente alterazione dei tempi di presenza del minore presso ciascun genitore, potrebbe invece integrare quella soglia di «sostanzialità» che qui è stata esclusa. Il criterio discretivo appare così fondamentalmente fattuale, il che lascia spazio a incertezze applicative che solo un consolidamento giurisprudenziale più ampio potrà risolvere.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 17245 2026

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