Tabelle milanesi di liquidazione del danno: il giudice non deve tener conto degli aggiornamenti successivi

Tabelle milanesi di liquidazione del danno: il giudice non deve tener conto degli aggiornamenti successivi

Con la sentenza n. 9367 del 10/05/2016 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla questione se il giudice debba tener conto, nell'applicare le tabelle milanesi, gli aggiornamenti successivi dei relativi importi.

Martedi 24 Maggio 2016

Il caso: i parenti di una signora deceduta in conseguenza di un sinistro stradale convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale i responsabili del sinistro e le Generali s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la morte della loro congiunta, avvenuta in occasione di un sinistro stradale fra l'autovettura su cui si trovava trasportata e l'autovettura condotta dai convenuti ed assicurata presso la Generali.

Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite, reputando che non fosse stata fornita dimostrazione della dinamica del sinistro, mentre la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, reputando che a favore della de cuius operava, in qualità di trasportata, la presunzione di responsabilità del conducente dell'altro veicolo, in difetto di prova liberatoria, nel marzo 2013 provvedeva a liquidare il danno richiesto dagli eredi applicando le tabelle milanesi (di determinazione dei danni non patrimoniali) del 2011.

Uno dei coeredi propone ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, lamentando, tra i vari motivi di doglianza, vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha erroneamente applicato le tabelle di liquidazione del danno di Milano 2011.

Infatti, secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle operanti dal gennaio del 2013, in luogo di quelle del 2011: la Corte territoriale quindi avrebbe violato il principio giurisprudenziale per cui la liquidazione tabellare debba essere effettuata sulla base delle tariffe in vigore al momento dell'emissione della sentenza:

  • la sentenza impugnata è stata deliberata il 22 marzo 2013 e pubblicata il 10 aprile 2013, mentre le tabelle aggiornate sono state pubblicate solo due giorni prima, cioè il 20 marzo;

  • il Collegio della Corte milanese, quindi, teoricamente ed astrattamente avrebbe potuto averne conoscenza e avrebbe potuto e dovuto riconvocarsi e dare rilievo alla tabella aggiornata, da ritenersi jus superveniens, procedendo ad una nuova deliberazione che ne tenesse conto.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso secondo il seguente ragionamento:

  1. quanto alla natura delle "tabelle milanesi", le stesse una volta deliberate, non assumono il valore di normativa di diritto in via diretta, in quanto esse non sono espressione di una fonte di produzione di norme di diritto;

  2. l'unica norma che viene in rilievo quando se ne fa applicazione è, invece, l'art. 1226 c.c., e pertanto le suddette Tabelle rilevano come semplici parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona e, dunque, per l'individuazione di un elemento di una norma giuridica, qual è quella dell'art. 1226 c.c.;

  3. il mutamento della tabella, e quindi i successivi aggiornamenti, non integrando un jus superveniens per non essere le tabelle fonte del diritto, bensì soltanto un mutamento di un parametro per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., non possono fondare un obbligo per il giudice a prenderli in esame come diritto vigente;

  4. peraltro, osserva ancora la Corte, considerato che le variazioni delle tabelle non sono pubblicistiche, non esiste nè un criterio certo in via di fatto nè a maggior ragione in via di disciplina legale idoneo a giustificare il se ed il quando della conoscenza da parte del giudice della modificazione della tabella.

Testo della sentenza n. 9367

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