Si segnala un decreto della VII Sez. civ. del Tribunale di Torino, resa in data 4 aprile 2016 in tema di bigenitorialità e di diritto/dovere di visita del genitore a fronte del rifiuto del minore.
Mercoledi 25 Maggio 2016 |
In sede di separazione consensuale il Tribunale disponeva in favore del padre, genitore non collocatario, un ampio regime di visite con la figlia minore.
Con successivo ricorso il padre, dopo aver lamentato il rifiuto, sin dal 2013, della figlia di incontrarlo e vederlo e che tale rifiuto dipenderebbe da un’attività di condizionamento della madre, chiedeva al Tribunale, previa CTU psicologica “volta ad appurare quali siano i reali motivi per i quali la figlia minore rifiuta ogni frequentazione con il padre”, di disporre “ogni necessario provvedimento volto a consentire al padre di esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti della propria figlia” nonché di “accertare se l’impossibilità del ricorrente ad esercitare la responsabilità discenda da atti e/o condotte poste in essere dalla madre e, in caso positivo, condannarla alle sanzioni ed ai risarcimenti di legge”.
La madre si costituiva nel giudizio e chiedeva il rigetto dell’avversaria domanda e, in via riconvenzionale, la previsione di visite padre-figlia nel rispetto della volontà della minore, con condanna alle spese nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del procedimento, veniva disposta l'audizione della figlia minore, di anni 15, che manifestava il suo desiderio di non avere con il padre ulteriori rapporti rispetto agli attuali sporadici contatti: in particolare la minore riferiva di non avere mai avuto col padre un rapporto stretto, di non sentirsi a suo agio con lui, lamentandone la prepotenza e l’aggressività, e di provare ansia all’idea di vederlo, pur non escludendo la possibilità di rivederlo in futuro.
Il Tribunale, nel respingere le domande del ricorrente, osserva:
a) in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) debba specularmente riconoscerci anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli;
b) tuttavia l'attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l’interesse superiore del minore;
c) la stessa Corte di Strasburgo ha precisato che la coercizione per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell’interesse superiore del minore;
d) pertanto, conclude il Tribunale, a fronte di una minore di anni 15 che ha espresso la propria posizione in modo netto e chiaro, provvedimenti impositivi di rapporti, visite e incontri non rispondono all’interesse superiore del minore ad una effettiva e proficua bigenitorialità: al contrario, in quanto imposti e non frutto di una spontanea rielaborazione relazionale, sono controproducenti e pregiudizievoli al recupero di una serena relazione padre-figlia nonché al benessere stesso della minore;
e) deve invece accogliersi la domanda di parte convenuta di prevedere incontri padre-figlia secondo il gradimento della minore, affinché sia rimessa alla spontanea evoluzione relazionale delle parti e della minore il recupero, senza costrizioni e nei tempi e nei modi ritenuti congrui dagli interessati, di un sereno e continuativo rapporto tra il ricorrente e la di lui figlia.