Con la sentenza n. 1645/2016 la Terza sezione civile del Tribunale di Firenze si pronuncia in merito ad una ipotesi di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Giovedi 26 Maggio 2016 |
Nel caso specifico, l'attore conveniva in giudizio una banca e chiedeva all'intestato Tribunale di accertare numerosi profili d’illegittimità (applicazione d’interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, applicazione d’interessi debitori anatocistici, superamento del cd tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996, indebita applicazione della CMS etc.) di un contratto di conto corrente bancario affidato e di un mutuo ipotecario inter partes; chiedeva inoltre che fossero rideterminati i rapporti di dare e avere tra le parti e la condanna di Cassa di Risparmio di Firenze Spa alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Nel corso della prima udienza il giudice rilevava d’ufficio che la mediazione non era stata esperita e di conseguenza assegnava all’attrice un termine per iniziare il procedimento di mediazione.
All'udienza successiva la difesa della convenuta chiedeva la declaratoria di improcedibilità della domanda in quanto la mediazione di fatto non si era svolta, essendovi stati solo contatti tramite sessioni telefoniche senza incontrare il mediatore.
Infatti parte attrice produceva in giudizio solo la lettera di convocazione in mediazione e modulo di adesione della banca alla procedura, ma alcun verbale relativo alla procedura.
Il Tribunale, quindi, nel dichiarare improcedibile la domanda, osserva che:
a) è pacifico che la materia – i contratti bancari – sia ricompresa nel catalogo normativo delle controversie per le quali il preventivo esperimento del procedimento di ADR costituisce una condizione di procedibilità della domanda;
b) la circostanza che già una volta sia stato rilevato ex officio che la mediazione non si era svolta, a giudizio del Tribunale, preclude al giudice la facoltà di rimettere nuovamente la parte onerata in mediazione; infatti ex art. 5 D.L.vo n.28/2010 il giudice può rimettere le parti (rectius: parte attrice) in mediazione una sola volta, se accerta che il procedimento di ADR non è stato esperito;
c) peraltro il verificarsi della condizione di procedibilità non può consistere nella mera presentazione della domanda di mediazione; tale procedura postula l’effettiva partecipazione delle parti (o quanto meno di una di esse) ad un iter procedimentale, scandito, come ogni processo, da tre fasi essenziali nella specie mancanti, quali l’inizio, lo svolgimento e la fine.
d) nel caso di perdurante inerzia dell’onerato – che non si attivi compiutamente per l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione – la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi definitivamente non avverata.