Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12908/2014 promossa da:
AAA S.N.C., con il patrocinio dell’avv. Mauro Gualtiero e Alessandro Berti.
contro
BANCA CR FIRENZE S.P.A., con il patrocinio dell’avv. Luigi Marotti.
Oggetto: azione in materia di contratti bancari.
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto.
L’attrice ha convenuto in giudizio Cassa di Risparmio di Firenze Spa ed ha chiesto a questo Tribunale di accertare numerosi profili d’illegittimità (applicazione d’interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, applicazione d’interessi debitori anatocistici, superamento del cd tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996, indebita applicazione della CMS etc.) di un contratto di conto corrente bancario affidato e di un mutuo ipotecario inter partes; ha chiesto inoltre che siano rideterminati i rapporti di dare e avere tra le parti e la condanna di Cassa di Risparmio di Firenze Spa alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Costituendosi la convenuta ha contestato la domanda ed ha chiesto che essa sia respinta.
Questo giudice ha rilevato d’ufficio la questione relativa alla condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione e la causa è stata discussa e decisa all’odierna udienza, nelle forme dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.
Considerato in diritto.
La domanda è improcedibile per mancato avveramento della condizione di procedibilità del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, disciplinato dall’art. 5 D.L.vo. n. 28/2010 e successive modifiche.
È pacifico che la materia – i contratti bancari – sia ricompresa nel catalogo normativo delle controversie per le quali il preventivo esperimento del procedimento di ADR costituisce una condizione di procedibilità della domanda. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter