Spese straordinarie dei figli non concordate: il rimborso non è escluso automaticamente

Cassazione: ordinanza n. 23946 del 23/07/2026.
Spese straordinarie dei figli non concordate: il rimborso non è escluso automaticamente

Per la Cassazione la mancanza del preventivo accordo tra i genitori sulle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non fa venir meno automaticamente il diritto del genitore che le ha sostenute a ottenere il rimborso della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutare comunque la rispondenza della spesa all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.

Venerdi 14 Agosto 2026

Premessa

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di ripartizione delle spese per i figli tra genitori separati, ponendo l'accento in particolare sulle conseguenze del mancato preventivo accordo per le spese realmente straordinarie. La Cassazione ribadisce che l'assenza di concertazione preventiva, pur dovuta laddove la spesa sia per rilevanza e imponderabilità estranea al regime ordinario di vita del figlio, non determina di per sé la perdita del diritto alla ripetizione: il mancato interpello può avere rilievo nei rapporti interni tra i coniugi, ma non priva la spesa della sua rimborsabilità, se il giudice ne accerta la rispondenza all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.

Il caso

Mevia otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Messina nei confronti di Tizio, per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, relative a cure odontoiatriche e a rette per un istituto scolastico privato. Tizio proponeva opposizione, respinta dal Tribunale.

Tizio impugnava quindi la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che rigettava il gravame osservando in sintesi che:

  • era stato provato il pagamento personale delle spese da parte di Mevia, tramite assegni e ricevute, il che ne fondava la legittimazione attiva;
  • non vi erano errori di calcolo negli importi richiesti;
  • il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente le spese sostanzialmente certe e prevedibili nel loro ripetersi, come quelle scolastiche e mediche ordinarie, anche se non predeterminabili nell'ammontare;
  • solo le spese straordinarie per rilevanza e imprevedibilità richiedono l'accordo preventivo, ma la sua mancanza non esclude comunque, di per sé, il diritto alla ripetizione, dovendo il giudice valutare la rispondenza della spesa all'interesse del minore;
  • le cure odontoiatriche e la frequenza scolastica privata erano comunque rispondenti all'interesse dei figli e sostenibili per il nucleo familiare.

I motivi del ricorso per cassazione

Tizio proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui Mevia resisteva con controricorso:

  • violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c., per aver ritenuto dovute le spese odontoiatriche pur in assenza del preventivo consenso del genitore non collocatario;
  • nullità della sentenza per vizio di motivazione, non avendo la Corte d'Appello spiegato adeguatamente perché le spese odontoiatriche fossero qualificate come ordinarie e non straordinarie;
  • ulteriore violazione dell'art. 337-ter c.c. e dei principi in materia di responsabilità genitoriale e bigenitorialità, sostenendo che le spese straordinarie di rilevante entità richiederebbero comunque la preventiva concertazione;
  • omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva.

La decisione della Cassazione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e infondati gli altri tre, rigettando integralmente il ricorso.

Quanto al primo motivo, la Cassazione richiama il proprio orientamento ormai consolidato, secondo cui il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e informare l'altro genitore riguardo a tutte le scelte da cui derivino spese nell'interesse dei figli, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, ancorché non predeterminabili nell'ammontare (come le spese scolastiche o le cure mediche ordinarie).

Il preventivo accordo è invece necessario per le spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dal regime ordinario di vita dei figli. La Corte precisa però - ed è questo il passaggio di maggior interesse della pronuncia - che anche per queste ultime spese la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro: il mancato interpello può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta di per sé l'irripetibilità della spesa, dovendo il giudice valutarne comunque l'effettiva rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.

Sul secondo motivo, la Corte ritiene che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, illustrando in modo puntuale il percorso logico-giuridico seguito.

Riguardo al terzo motivo, viene confermato che la rimborsabilità delle spese, anche in caso di dissenso del genitore non collocatario, dipende dalla valutazione di merito sulla loro utilità per i figli, e non da un consenso preventivo mancante. La Cassazione precisa inoltre che il precedente richiamato dal ricorrente riguardava un'ipotesi diversa, relativa all'esecuzione forzata fondata su un titolo omologato in cui il preventivo accordo costituiva condizione di esigibilità: situazione non sovrapponibile al caso di specie, originato da un decreto ingiuntivo opposto e quindi da un ordinario giudizio di cognizione.

Infine, il quarto motivo viene respinto perché la Corte d'Appello si era già pronunciata sulla legittimazione attiva di Mevia, ritenendola sussistente in base alla documentazione di pagamento prodotta e alla presunzione di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autonomo economicamente.

Il principio di diritto che emerge dall'ordinanza può essere così sintetizzato: il genitore collocatario non deve concordare preventivamente con l'altro le spese per i figli che siano certe, ordinarie e prevedibili nel loro ripetersi, anche se di importo non predeterminabile; per le spese realmente straordinarie, invece, il preventivo accordo è dovuto, ma la sua mancanza non esclude automaticamente il diritto alla ripetizione della quota, dovendo il giudice accertare in concreto la rispondenza della spesa all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 23946 2026

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi