La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6398 del 5 marzo 2019 ribadisce alcuni principi in materia di sosta in parcheggio a pagamento e di relativa segnaletica.
Lunedi 18 Marzo 2019 |
Il caso: C.R. proponeva avanti al Giudice di Pace opposizione a verbale di contestazione per sosta in parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando; il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, decisione che veniva confermata dal tribunale in grado di appello; C.R. propone quindi ricorso per Cassazione, contestando :
a) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ininfluente la mancanza di attestazione di conformità della copia del verbale oggetto di notifica all'originale;
b) l'omessa valutazione da parte del giudice del gravame degli elementi probatori dedotti dall'appellante riguardo alla assenza di idonea segnaletica.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, che precisa quanto segue:
in merito al primo motivo, di impugnazione il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo il quale “nel caso in cui il verbale sia redatto mediante sistema meccanizzato o di elaborazione, il "modulo prestampato" notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questo, assistito da fede privilegiata”;
quanto alla seconda doglianza, il Tribunale ha accertato la presenza della segnaletica verticale recante l'indicazione degli orari di sosta e delle tariffe, e ha correttamente ritenuto che ciò fosse sufficiente a segnalare che il parcheggio era a pagamento, non rilevando l'assenza di delimitazione degli stalli con le strisce, poichè si trattava di stalli paralleli all'asse stradale per i quali l'art. 149 reg. att. C.d.S., comma 2, non prevede l'obbligo di delimitazione;
la decisione è coerente con il principio della prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali, ai sensi dell'art. 38 C.d.S., comma 2, e della funzione soltanto integrativa svolta, all'interno delle aree di sosta a pagamento, dai segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta, obbligatori soltanto quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 05/03/2019 n.6398