Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 05/03/2019 n.6398

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Lunedi 18 Marzo 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19431-2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMELA M. CORDARO, MASSIMO PAPARATTI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MESSINA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 52/2017 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata l'11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore dott. Elisa Picaroni.

Svolgimento del processo

che C.R. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, pubblicata l'11 gennaio 2017, che ha rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 2303 del 2012, e nei confronti del Comune di Messina;

che il Tribunale ha confermato il rigetto dell'opposizione a verbale di contestazione per sosta in parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando;

che la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

che il ricorso è inammissibile;

che la ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione L. n. 689 del 1981, art. 1, commi 2 e 23, art. 201 C.d.S., comma 1, artt. 384 e 385 reg. att. C.d.S., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 277 c.p.c., comma 1 e, richiamando anche i principi di cui alla L. n. 241 del 1990, e gli artt. 2699 e 2700 c.c., contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ininfluente la mancanza di attestazione di conformità della copia del verbale oggetto di notifica all'originale; ...

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