La Blockchain è Legge: definizione ed effetti giuridici

Avv. Daniela Ricchiuto.
La Blockchain è Legge: definizione ed effetti giuridici

La Legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, contenente disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, meglio conosciuta come “Decreto Semplificazioni”, è stata pubblicata recentemente sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, 12 febbraio 2019, n. 36. 

Sabato 16 Marzo 2019

Tra le principali novità introdotte dalla norma vi è la definizione di Blockchain, istituto giuridico importante non solo per le novità che rappresenta nel particolare ambito tecnologico, ma soprattutto perché il legislatore attraverso la sua regolamentazione ne riconosce l’impatto emergente su diversi settori da quello giuridico, a quello economico e finanziario, segnando così l’inizio di un rinnovato e diffuso cambiamento.

Negli ultimi anni gli esperti del settore hanno attribuito più significati al concetto di Blockchain, da qui la necessità di un intervento normativo che dà una definizione univoca e che racchiude le varie declinazioni attribuite alla Blockchain: “Ai sensi dell’art. 8-ter dell’anzidetta Legge definisce la Blockchain come: le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.  

Partendo dal suo significato letterale, Blockchain sta per “catena di blocchi”. Difatti, la Blockchain è un database che condivide dati e informazioni distribuite a catena, che vanno a comporre appunto dei blocchi secondo un ordine cronologico.

L’affidabilità di tale sistema è garantita dall’utilizzo di crittografie che ne impediscono l’accesso a terzi in quanto non possono essere né manipolati né tantomeno modificati, ma sono verificabili solo dai partecipanti del blocco.  Invero, ciò che caratterizza la Blockchain è proprio l’unicità delle informazioni; dette informazioni rappresentano dei veri e propri assets digitali che diventano unici nel momento in cui vengono crittografati, posto che non sono suscettibili di modifica o duplicazione. L’asset digitale una volta crittografato diviene unico, acquistando così valore economico.  

Per meglio comprendere la peculiare unicità della Blockchain occorre pensare ad un sistema di nodi virtuali concatenati tra loro che rappresentano le varie transazioni/operazioni, queste per essere aggiornate da un partecipante necessitano della convalida da parte di tutta la rete dei partecipanti che rappresentano nel loro insieme il blocco, il blocco raggruppa lo storico di tutte le transazioni eseguite nel tempo, ed è per l’appunto l’archivio della Blockchain.

Detta convalida viene fornita dai vari nodi della rete del blocco attraverso una nuova autorizzazione. Tale meccanismo conferisce alla Blockchain il carattere unico, immutabile e di conseguenza sicuro.  

Da alcuni studi condotti dalle più importanti società di consulenza di fama mondiale sembrerebbe che la Blockchain “potrebbe trovare applicazione in svariati settori e non solo in quello finanziario, bensì in ambito assicurativo o sanitario oltre che imprenditoriale sfruttando le sue potenzialità attraverso lo scambio di dati tra più soggetti autorizzati garantendo in ogni caso sicurezza e affidabilità delle operazioni.  Il testo normativo prosegue disponendo che “La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.”

In linea generale la validazione temporale elettronica conferisce efficacia probatoria al documento informatico in quanto individua con certezza la data e l’ora in cui detto documento informatico è stato generato. Il legislatore così disponendo conferisce la stessa efficacia probatoria, prevista per la validazione temporale elettronica, anche ai documenti informatici generati e memorizzati attraverso il meccanismo della Blockchain.

La Legge assegna all’Agenzia per l'Italia Digitale il compito di individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere a tal fine, concedendole novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto per ottemperare a tale obbligo.   

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