Con l'ordinanza n. 1785/2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla ripartizione dell'onere della prova nell'ipotesi di abbandono della casa coniugale da parte di uno dei due coniugi ai fini della pronuncia di addebito della separazione.
Venerdi 5 Marzo 2021 |
Il caso: La Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell'impugnazione dal Tizia proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio - che aveva dichiarato la separazione personale tra la ricorrente ed il coniuge con addebito alla prima e rigetto delle domande di natura economica – modificava la disciplina delle spese di lite di primo grado, che parzialmente compensava nella misura di un terzo, nel resto confermando le statuizioni di primo grado.
Tizia ricorre in Cassazione, lamentando violazione o falsa applicazione dell'articolo 156 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la Corte di appello aveva addebitato la separazione alla ricorrente per essersi costei allontanata dalla casa coniugale, in violazione del principio secondo il quale il coniuge che richieda pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalita' tra la violazione imputata e l'intollerabilita' della convivenza, gravando invece sull'altra parte la prova della giusta causa.
Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto la Suprema Corte ribadisce il seguente principio di diritto:
a) il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, e' di per se' sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso e' stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era gia' divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto;
b) nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'allontanamento dal domicilio coniugale dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito deve provare che l'allontanamento sia conseguenza della gia' intervenuta intollerabilita' della prosecuzione della convivenza.
c) l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza e in tal caso il richiedente non e' tenuto neppure a provare il rapporto di causalita' tra la violazione e l'intollerabilita' della convivenza; e' invece l'altra parte a dover provare la giusta causa dell'allontanamento (dovuta ad un comportamento negativo dell'altro coniuge o ad un accordo tra i coniugi destinati a dar vita ad una separazione di fatto in attesa di successiva formalizzazione).