Premesse.
Le garanzie personali prestate da più fideiussori, al ricorrere di talune condizioni, possano essere considerate come un unicum rispetto all’obbligazione principale e, pertanto un atto funzionale all' interruzione delle prescrizione, trasmesso efficacemente ad uno degli obbligati, riverbera i suoi effetti su ogni altro coobbligato.
A queste conclusioni si giunge dall’analisi della sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 3628 del 2016 oggetto di commento.
Le garanzie fideiussorie e l’obbligazione principale come un “unicum”.
Tale determinazione ha consolidato il principio secondo cui la “confideiussione”, ex art. 1946 cc, è caratterizzata da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori - con animo consapevole, se pur non in maniera contestuale - i quali si qualificano garanti in favore del debitore principale e per una specifica obbligazione da quest’ultimo assunta.
Concependo come un unicum le garanzie prestate dai fideiussori e la stessa obbligazione principale, l’atto interruttivo della prescrizione rivolto ad uno dei garanti (il quale ha contribuito a realizzare una “monade giuridica”, per come ivi intesa) andrebbe ad incidere sugli effetti dell’intera obbligazione e, conseguentemente, su ogni coobbligato.
Invero, l’art. 1937 cc., laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere “espressa”, va interpretato nel senso che non è sempre e comunque richiesta l’adozione di formule sacramentali, purché l’intenzione dei coobbligati sia “manifestata” in modo inequivocabile, anche attraverso il ricorso ad elementi indiziari.
Se la fideiussione è prestata da più garanti in favore del medesimo debitore principale ma a garanzia non già della stessa obbligazione ma di debiti tra loro diversi (esempio: il garante presta una fideiussione rispetto ad uno specifico mutuo fondiario contratto dal debitore principale il quale, contemporaneamente, è pure debitore di un prestito personale di cui ad altro contratto) non si può parlare di un’unica fideiussione. La conseguenza di tale ipotesi sarebbe l’impossibilità di estendere l’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione trasmesso ad uno degli obbligati anche nei confronti degli altri.
Pertanto, quando le fideiussioni siano state concesse da più garanti ed in tempi diversi (non contemporaneamente), è sempre necessario osservare se le diverse garanzie siano state prestate per un interesse comune ossia quello di garantire un unico debitore principale ed una specifica obbligazione.
Al ricorrere delle suesposte condizioni, resta evidente, ai sensi dell’art. 1946 c.c., il collegamento funzionale tra le obbligazioni fideiussorie assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore.
L'interesse comune (alla base della confideiussione ex art. 1946 cc) è l'elemento che salda tra loro le autonome e non contemporanee fideiussioni e, quindi, consentirebbe, tanto ai coobbligati di esercitare il diritto di regresso verso gli altri confideiussori se uno di questi paga i debiti del garantito ex art. art. 1954 c.c., quanto affermare il diritto del creditore secondo cui l’avvenuta interruzione della prescrizione nei confronti del debitore principale ha effetto anche nei confronti di tutti i fideiussore e viceversa (art. 1957 comma 4 c.c.), essendo la fideiussione concessa da un garante integrativa e costituente dell’intera obbligazione.
Conclusioni.
Questo principio, in coerenza con l’istituto tipico dell’azione di regresso, si incastra, secondo un principio più generale, nella materia della “confideiussione” e potrebbe, con il sostegno di eventuali elementi probatori da produrre in sede di causa, favorire le istanze creditorie.
Al ragionamento suesposto, si aggiunge poi l’ulteriore e dogmatica previsione civilistica (ex art 1310 c.c.) secondo cui gli atti con i quali il creditore determina l’interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure, inversamente, uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto rispettivamente riguardo agli altri debitori e agli altri creditori (ex multis: Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014). Ne consegue che la comunicazione interruttiva della prescrizione trasmessa all’obbligato principale è idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido.